Arera ottiene ragione sulle regole dei nuovi smart meter
Pubblicato il: 10/23/2025
Gli avvocati Eugenio Bruti Liberati e Alessandra Canuti hanno assistito Italgas Reti S.p.A.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8033/2025 (RG n. 4313/2025), pubblicata il 14 ottobre 2025, si è pronunciato sull’appello proposto da Italgas Reti S.p.A. avverso la sentenza del Tribunale amministrativo regionale per la Lombardia n. 520/2025. Il contenzioso vedeva contrapposta la società di distribuzione del gas a Arera, Autorità di Regolazione per Energia Reti e Ambiente, in relazione alle delibere n. 269/2022/R/gas e n. 60/2023/R/gas che disciplinano la regolazione del servizio di misura e la raccolta dei dati tramite smart meter nel settore del gas naturale.
La vicenda trae origine dall’adozione, da parte di Arera, delle nuove regole sui tempi e modalità di raccolta delle misure, sugli indennizzi da corrispondere per mancata lettura e sul tasso fisiologico di insuccesso della telelettura degli smart meter. In particolare, la delibera ha fissato un termine di 90 giorni per la messa in servizio degli smart meter dalla loro installazione, ha ridotto drasticamente la cosiddetta "finestra di lettura" mensile da 25 a 4 giorni e ha introdotto un nuovo sistema perequativo dei costi sostenuti per indennizzi. Il meccanismo centrale è la definizione e il riconoscimento di un tasso di insuccesso "fisiologico" per la mancata raccolta dei dati, individuato in misura pari al 5% per i punti con consumi annui fino a 500 Smc e 4,8% per quelli superiori.
Italgas, dopo aver censurato in primo grado la pretesa sottostima del tasso fisiologico, la riduzione della finestra di lettura, il ristoro solo parziale dei costi e le modalità di entrata in vigore della disciplina, era risultata soccombente dinanzi al TAR Lombardia, che aveva valutato ragionevoli le scelte regolatorie dell’Autorità. Nel successivo appello al Consiglio di Stato, Italgas ha reiterato le proprie doglianze, insistendo in particolare su una presunta irragionevolezza nella determinazione del tasso IF e sulla inadeguatezza dei tempi per adeguare i propri sistemi.
Il Consiglio di Stato ha ripercorso in dettaglio la storia normativa e regolatoria del settore: Arera, sin dal 2013, aveva già tracciato il percorso di ammodernamento e sostituzione dei misuratori, fissando obiettivi progressivi alle imprese di distribuzione, anche con l’ausilio di incentivi per favorire la sostituzione della tecnologia obsoleta. Nel contempo, il meccanismo di perequazione e il tasso fisiologico di insuccesso sono il risultato di una consultazione e di un’analisi oggettiva dei dati di settore.
Sul piano giuridico, la pronuncia si è concentrata sulla discrezionalità tecnica riconosciuta ad Arera: la determinazione del tasso fisiologico di mancata telelettura e la riduzione della finestra temporale di raccolta dati sono scelte regolatorie sindacabili solo nei limiti dell’irragionevolezza tecnica, che il Collegio non ha riscontrato. Le percentuali fissate risultano coerenti con i dati raccolti da operatori e associazioni di categoria, mentre la complessità gestionale lamentata da Italgas è stata ricondotta ad una non tempestiva organizzazione interna, non ad un vizio originario delle nuove regole.
La decisione finale del Consiglio di Stato è stata il rigetto dell’appello di Italgas, confermando la piena legittimità delle delibere adottate da Arera. Dal pronunciamento discende che tutte le nuove regole sul servizio di misura, così come il sistema di indennizzo, rimangono integralmente vigenti e applicabili con decorrenza fissata dalla regolazione. In ragione della complessità delle questioni, le spese di giudizio sono state compensate tra le parti.

