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Ministero della Cultura ottiene il vincolo sul Garage delle Nazioni


Pubblicato il: 10/23/2025

Gli avvocati Antonio Belvedere, Andrea Manzi, Francesco Boetto e Matteo Peverati hanno assistito Lombardia Parcheggi s.r.l.; gli avvocati Elisabetta Parisi e Stefano Soncini hanno assistito Eronfin s.r.l.; l'avvocato Fabio Giuseppe Baglivo ha rappresentato Automobile Club Milano.

Il Consiglio di Stato (Sezione Sesta) si è pronunciato sull’appello proposto dal Ministero della Cultura contro la Lombardia Parcheggi s.r.l., proprietaria dell’immobile sito in via Calderon de la Barca n. 2 a Milano, denominato "Garage delle Nazioni" o "Parcheggio del Centro". Il procedimento, iscritto al n. 5932/2024 R.G., ha coinvolto anche Eronfin s.r.l. e Automobile Club Milano, quest’ultima intervenuta ad adiuvandum.

Il caso prende avvio dal decreto del 9 agosto 2023 con cui il Ministero aveva dichiarato l’interesse culturale particolarmente importante del Garage delle Nazioni, imponendo il vincolo ai sensi degli artt. 10 e 13 del D.Lgs. 42/2004. Lombardia Parcheggi aveva impugnato il vincolo innanzi al TAR Lombardia, che con sentenza n. 1430/2024 aveva accolto il ricorso, annullando il provvedimento ministeriale. Oggetto della controversia era stabilire se l’immobile meritasse la protezione culturale richiesta dal Ministero, alla luce della sua funzione storica e architettonica nel secondo dopoguerra, periodo di grande trasformazione urbana e sociale.

Storicamente, il sito ospitava un monastero abbattuto per cause belliche. Il Garage delle Nazioni fu costruito nel 1956 ed era stato al centro di una richiesta di permesso di ristrutturazione da parte della società proprietaria, volta a realizzare un complesso residenziale e direzionale con parcheggio. Nel 2023, la Soprintendenza territoriale aveva avviato il procedimento per vincolare l’edificio quale testimonianza della stagione del boom economico e della motorizzazione di massa.

In primo grado, il TAR aveva ritenuto che il provvedimento del Ministero fosse viziato da difetto di motivazione e sviamento di potere, in quanto riconosceva rilievo alle qualità estetiche dell’opera piuttosto che a specifici eventi storici, considerati invece necessari per l’apposizione del vincolo ai sensi dell’art. 10, comma 3, lett. d), del Codice dei beni culturali. Eronfin aveva intervenuto nel giudizio quale proprietaria di un immobile vicino, mentre l’Automobile Club Milano aveva chiesto di intervenire ad adiuvandum in appello in difesa del vincolo.

Il Consiglio di Stato, riformando la sentenza di primo grado, ha compiuto una dettagliata disamina dei criteri giuridici per il riconoscimento di interesse culturale ai beni mobili e immobili. Ha valorizzato come la discrezionalità tecnica dell’Amministrazione, per quanto opinabile, debba fondarsi su congruenza, proporzionalità e ragionevolezza, e che l’interesse storico-relazionale del Garage delle Nazioni fosse sufficientemente argomentato quale testimonianza del boom economico, della motorizzazione di massa, e della trasformazione urbana della città di Milano. È stato chiarito che il vincolo può legarsi non solo a fatti storici puntuali, ma anche a fenomeni storici rilevanti, come quello individuato nella motivazione ministeriale, oltre che alla funzione dell’opera in rapporto ai mutamenti sociali e tecnici del periodo.

La decisione del Consiglio di Stato accoglie dunque il ricorso del Ministero, respingendo sia l’opposizione di Lombardia Parcheggi, sia i motivi ulteriori da essa riproposti. Di conseguenza, il Garage delle Nazioni resta sottoposto a vincolo di interesse culturale, con i correlativi vincoli urbanistici e limitazioni sulle possibili trasformazioni dell’immobile. Le spese del doppio grado di giudizio sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni affrontate.