Innova vince sul Lotto 1 della ristorazione ospedaliera lombarda
Pubblicato il: 10/23/2025
Gli avvocati Giuseppe Fuda, Fabio Todarello e Ugo Luca Savio De Luca hanno assistito Innova S.p.a.; l’avvocato Giuseppina Squillace ha rappresentato ARIA S.p.a.; gli avvocati Enrico Di Ienno e Michele Lombardo hanno difeso CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. coop.; l’avvocato Maurizio Piero Zoppolato ha rappresentato ASST Gaetano Pini - CTO, intervenuta ad adiuvandum.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8047 del 2025 (RG 3646/2025), ha definito il contenzioso tra CNS – Consorzio Nazionale Servizi Soc. coop. (aggiudicataria) e Innova S.p.a. (seconda classificata) relativo all’affidamento in convenzione del servizio di ristorazione per gli enti del Sistema Sanitario Regionale lombardo (procedura CIG 967192335A, Lotto 1, base d’asta oltre 84 milioni di euro). Il procedimento si riferisce all’aggiudicazione effettuata da ARIA S.p.a., stazione appaltante. ASST Gaetano Pini – CTO è intervenuta in giudizio quale destinataria dei servizi oggetto dell’appalto.
La vicenda trae origine dalla selezione pubblica per il servizio di ristorazione sanitaria, dove CNS si era classificata prima, seguita da Innova. L’offerta CNS, pur risultata anomala secondo i criteri normativi, era stata dapprima considerata congrua da ARIA. Tuttavia, su ricorso di Innova, la stazione appaltante aveva disposto l’annullamento d’ufficio dell’aggiudicazione e riattivato la verifica di anomalia, incentrata sui costi della manodopera e su alcune voci specifiche tra cui la mancata previsione di costi per l’aggiornamento del CCNL e la gestione dei tre manutentori. Dopo i chiarimenti forniti, l’aggiudicazione a CNS era stata confermata ma nuovamente impugnata da Innova avanti al TAR.
Il TAR Lombardia aveva accolto i motivi aggiunti di Innova, riscontrando la sottostima dei costi della manodopera e la mancata indicazione separata di quelli per i manutentori, e disposto l’esclusione di CNS dalla gara, ritenendo insostenibile la sua proposta. A seguito della pronuncia, ARIA aveva escluso CNS dal lotto e risolto la convenzione in essere.
CNS ha appellato deducendo, tra l’altro, errori nell’impostazione del calcolo dei costi e contestando la portata delle omissioni rilevate, mentre Innova ha resistito con appello incidentale su punti non accolti dal TAR.
Il Consiglio di Stato ha confermato il rigetto dell’operato di CNS rilevando che, in assenza di vincoli sulle ore minime fissati dalla lex specialis, il monte ore indicato nell’offerta deve corrispondere alle ore contrattuali. Da ciò discende che i costi della manodopera vadano calcolati su tale base e non su ore mediamente lavorate secondo le tabelle ministeriali. La differenza di metodo, nel caso specifico, ha portato a una sottostima significativa e non giustificata dei costi, tale da rendere la proposta di CNS economicamente insostenibile. Inoltre, i costi del personale in subappalto (tre manutentori) avrebbero dovuto essere indicati separatamente nell’offerta, trattandosi di attività da svolgersi stabilmente, non essendo legittimo allocarli ex post nelle ‘spese generali’.
La pronuncia ha pertanto rigettato l’appello principale di CNS e in parte accolto quello incidentale di Innova, confermando, con diversa motivazione, l’esclusione di CNS dalla procedura e la legittimità della revoca dell’aggiudicazione. Le spese di lite sono state compensate per la complessità delle questioni trattate. Restano, pertanto, confermati il riassetto della graduatoria di gara e le conseguenze economiche della perdita della commessa da parte di CNS.

