Arera ottiene al Consiglio di Stato la riforma della sentenza su impianto elettrico Tyme
Pubblicato il: 10/20/2025
Gli avvocati Claudio Vivani e Simone Abellonio hanno rappresentato Tyme S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8049/2025 (RG n. 2441/2025), ha definito la controversia tra Arera - Autorità di regolazione per energia reti e ambiente e Tyme S.r.l., relativa al riconoscimento di una rete elettrica come Altro Sistema di Distribuzione Chiuso (ASDC). Il procedimento è nato per l’impugnazione della decisione con cui il TAR Lombardia, accogliendo il ricorso di Tyme, aveva annullato il diniego opposto da Arera alla richiesta di qualifica ASDC su un impianto gestito da Tyme nel Comune di Mapello (BG).
La vicenda origina da una domanda presentata da Tyme S.r.l. all’Autorità nel giugno 2018 per la classificazione della propria rete privata come ASDC. Arera ha respinto tale richiesta ritenendo che la rete fosse stata configurata dopo il 15 agosto 2009, in contrasto con quanto richiesto dalla Deliberazione 539/2015 e dal quadro legislativo vigente, che prevedevano questo requisito temporale per ottenere la qualifica desiderata. Tyme aveva contestato il diniego sostenendo che fosse stato violato il principio comunitario di parità di trattamento nonché altri principi di legalità amministrativa.
Di fronte alla decisione di rigetto dell’iscrizione come ASDC, Tyme aveva adito il TAR Lombardia che, con la sentenza n. 3817/2024, aveva accolto il ricorso, stante l’interesse dell’istante e la non applicabilità di alcune disposizioni sopravvenute rispetto alla fattispecie.
La decisione del Consiglio di Stato ruota attorno alla natura della deliberazione 539/2015/R/eel, qualificata come atto amministrativo generale dotato di clausole immediatamente escludenti, in particolare sul requisito della data di costituzione della rete. Il Collegio ha ritenuto che la mancata tempestiva impugnazione da parte di Tyme di tale atto generale, che aveva efficacia escludente, abbia reso tardiva e pertanto irricevibile l’impugnazione successiva e inammissibile la domanda di annullamento dell’atto applicativo, cioè il diniego di iscrizione.
La pronuncia del Consiglio di Stato, dunque, accoglie l’appello di Arera, riformando integralmente la sentenza di primo grado del TAR. Il ricorso di Tyme è stato dichiarato in parte irricevibile per tardività e in parte inammissibile. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, e la sentenza dispone la sua esecuzione da parte dell’autorità amministrativa. La decisione consolida il principio per cui la presenza di clausole immediatamente escludenti in atti generali impone l’onere di impugnazione tempestiva, anche in presenza di dedotte violazioni di diritto comunitario, con il rischio di preclusione definitiva delle relative doglianze.

