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Wind Farm vince la battaglia sul canone unico patrimoniale nella Provincia di Potenza


Pubblicato il: 10/24/2025

L’avvocato Massimo Ragazzo ha assistito Wind Farm S.r.l., Ventisei S.r.l. e P.E.Banzi S.r.l.; l’avvocato Emanuela Luglio ha rappresentato la Provincia di Potenza.

Il Consiglio di Stato (Sezione Settima), con sentenza n. 8062 del 16 ottobre 2025, si è pronunciato sull’appello proposto da Wind Farm S.r.l., Ventisei S.r.l. e P.E.Banzi S.r.l. (nrg 1356/2025) contro la Provincia di Potenza, avente ad oggetto l’annullamento della sentenza del TAR Basilicata n. 641/2024. Le società ricorrenti sono titolari di impianti eolici ubicati nella Provincia di Potenza, realizzati in forza di concessioni per l’occupazione di aree pubbliche funzionali al collegamento degli impianti alla rete elettrica nazionale.

Il cuore del contenzioso consisteva nell’impugnazione di due delibere del Consiglio Provinciale (n. 13/2022 e n. 38/2023), che avevano previsto, per le occupazioni di suolo e sottosuolo di categoria “A” e “B”, una tariffa per metro lineare, anziché un canone annuo forfetario di 800 euro per gli impianti funzionali all’erogazione del servizio a rete. Le società avevano lamentato la violazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di energia, in particolare sostenendo l’illegittimità delle pretese impositive avanzate dalla Provincia in contrasto con il canone unico patrimoniale (CUP).

Il TAR Basilicata aveva dichiarato il ricorso delle società in parte inammissibile e in parte irricevibile, per difetto di giurisdizione riguardo agli avvisi di pagamento e per tardività delle impugnazioni sulle delibere provinciali, ritenendo che il termine per ricorrere fosse decorso già dalla pubblicazione degli atti sull’Albo pretorio. Inoltre, aveva affermato l’inammissibilità tout court del ricorso anche per carenza di legittimazione ad agire dell’Associazione ANEV, che tuttavia non era parte dell’appello.

La decisione del Consiglio di Stato si fonda sull’accoglimento delle doglianze delle società appellanti: è stato chiarito che il termine per l’impugnazione degli atti regolamentari provinciali decorre dal momento della concreta applicazione degli stessi (cioè dalla notificazione degli avvisi di pagamento), dato che solo in quel frangente si manifesta la lesività degli atti per l’interesse delle imprese. Pertanto, il ricorso di primo grado è stato ritenuto tempestivo e procedibile.

Decisiva è stata l’interpretazione dell’art. 1, comma 831, della legge n. 160/2019, così come modificato dall’art. 5, comma 14-quinquies, lett. b, del D.L. 146/2021: secondo questa disciplina, anche gli impianti dei produttori privati di energia elettrica da fonte rinnovabile rientrano tra le occupazioni di suolo pubblico funzionali all’erogazione del servizio a rete e quindi beneficiano della tariffa agevolata di 800 euro annui per il canone CUP. Questa impostazione, già suffragata dalla giurisprudenza di Cassazione e dai chiarimenti ministeriali, esclude la legittimità di una tariffazione commisurata ai metri lineari prevista dalla Provincia di Potenza.

Il Consiglio di Stato ha quindi accolto l’appello, riformando la decisione del TAR Basilicata: ha dichiarato ammissibile e procedibile il ricorso di primo grado, accolto i motivi fondati e annullato, in parte qua, le delibere della Provincia di Potenza relative al canone unico patrimoniale nei confronti delle società ricorrenti. Conseguentemente, sono stati annullati anche gli avvisi di pagamento collegati. Dal punto di vista economico, le società potranno usufruire del canone fisso agevolato, mentre sotto il profilo giuridico la pronuncia afferma la prevalenza della normativa nazionale a tutela dei produttori di energia rinnovabile. Le spese del doppio grado sono state compensate, considerata la complessità e la relativa novità delle questioni affrontate.