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Telenorba e ALPI prevalgono nel contenzioso sui contributi tv


Pubblicato il: 10/24/2025

Gli avvocati Antonio Puliatti e Paola Strano hanno assistito Ofelia Comunicazioni S.r.l. Gli avvocati Isabella Loiodice e Carlo Edoardo Cazzato hanno rappresentato Telenorba S.p.A. e affiancato A.L.P.I. (Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell'Informazione) Radio Tv.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8077/2025 (ricorso n. 2990/2023), si è pronunciato su una controversia riguardante la ripartizione dei contributi pubblici per le emittenti televisive locali a carattere commerciale per l’anno 2018. Le parti coinvolte sono Ofelia Comunicazioni S.r.l. (ricorrente), il Ministero delle Imprese e del Made in Italy, Telenorba S.p.A. e l’Associazione per la Libertà e il Pluralismo dell’Informazione (ALPI) Radio Tv. La vicenda trae origine dalla richiesta di Ofelia di ottemperanza alla sentenza del Consiglio di Stato n. 7880/2022 e dalla contestazione dell’operato ministeriale sull’assegnazione e la revisione della graduatoria dei contributi.

La questione giuridica ruota attorno al criterio di ripartizione dei contributi previsti dal D.P.R. 146/2017: ai primi cento classificati veniva destinato il 95% delle risorse e il rimanente 5% ai successivi, attraverso un cosiddetto "scalino preferenziale". Ofelia Comunicazioni S.r.l., risultata alla posizione 106 per il 2018, ha sostenuto che tale criterio fosse illegittimo, invocando la sentenza n. 7880/2022 del Consiglio di Stato che aveva annullato detta disposizione limitatamente agli anni 2016 e 2017. Ofelia ha chiesto quindi la rinnovazione della graduatoria 2018 senza applicazione dello "scalino preferenziale" e il riconoscimento dei relativi maggiori contributi.

Il ricorso in ottemperanza è giunto all’esito di complesse vicende giudiziarie. In precedenza, GRP Media S.r.l. aveva impugnato le procedure di concessione per gli anni 2016 e 2017 e la revisione disposta dal Ministero era stata già eseguita solo per questi anni. Nei vari passaggi, i giudici amministrativi avevano più volte precisato che l’oggetto del giudicato riguardava esclusivamente le annualità 2016 e 2017. Per l’anno 2018, il provvedimento di esclusione della revisione era motivato dall’intervenuta legificazione dei criteri di ripartizione tramite specifici interventi legislativi, tra cui l’art. 4-bis del d.l. 91/2018 e successive modifiche legislative.

Elemento decisivo per la soluzione della controversia è stato il chiarimento circa l’ambito oggettivo della sentenza n. 7880/2022, che non si estendeva all’annualità 2018. Parallelamente, le modifiche sopravvenute alla normativa di riparto dei contributi sono state interpretate dai giudici come legificazione piena e retroattiva degli stessi criteri regolamentari (D.P.R. 146/2017), vanificando le doglianze della ricorrente su questo punto. Inoltre, la Corte Costituzionale in una sentenza del 2025 ha contribuito a rafforzare tale interpretazione, chiarendo la portata e la legittimità della normativa primaria intervenuta.

Con la decisione in commento, il Consiglio di Stato ha respinto il ricorso di Ofelia Comunicazioni S.r.l., escludendo la possibilità di ottenere una rideterminazione dei contributi per il 2018 in base alla sentenza n. 7880/2022. La graduatoria 2018 e il criterio contestato sono stati ritenuti conformi alla normativa vigente, ormai di rango primario e non più regolamentare. Conseguentemente, nessun maggiore contributo è stato riconosciuto alla ricorrente per quell’anno e le spese di lite sono state compensate tra le parti, data la complessità della vicenda.