Nuova Edilmonte ottiene l'annullamento dell'escussione cauzionale
Pubblicato il: 10/24/2025
L’avvocato Emanuele D'Alterio ha assistito la società Nuova Edilmonte a r.l. L’avvocato Federico Liccardo ha rappresentato la società BS Costruzioni a r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul contenzioso registrato al n. 4214 del 2025 relativo alla procedura CIG B0010E0E9C e B0010E0E95 per l’appalto avente oggetto la rigenerazione e riqualificazione dell’area urbana Piazza Cavour, con lavori destinati al recupero edilizio e alla rifunzionalizzazione di una struttura pubblica da adibirsi a Biblioteca e Centro Digitale Sociale. Le parti coinvolte sono la società BS Costruzioni a r.l., seconda classificata e appellante principale, difesa dall’avvocato Federico Liccardo, e la società Nuova Edilmonte a r.l., originaria aggiudicataria e poi appellante incidentale, rappresentata dall’avvocato Emanuele D'Alterio. Le amministrazioni comunali interessate e altri soggetti non si sono costituiti in giudizio.
La vicenda trae origine dalla perdita, da parte di Nuova Edilmonte, del requisito di attestazione SOA OG1 III bis dopo l’aggiudicazione della gara e prima della stipula del contratto, circostanza che aveva condotto l’amministrazione a revocare l’aggiudicazione e il contratto, annullare l’appalto e avviare la procedura per l’escussione della garanzia definitiva. Conseguentemente, era stato disposto lo scorrimento della graduatoria con aggiudicazione in favore di BS Costruzioni. Nuova Edilmonte ha impugnato i provvedimenti innanzi al TAR Campania, contestando sia la decadenza dall’aggiudicazione sia l’escussione della cauzione, oltre che le modalità di scorrimento della graduatoria.
Il giudizio di primo grado si è concluso con un parziale accoglimento: il TAR aveva riconosciuto la legittimità della revoca dell’aggiudicazione in danno di Nuova Edilmonte, respingendo le rispettive censure, ma aveva ritenuto illegittima la procedura di aggiudicazione in favore di BS Costruzioni nella parte in cui non erano state mantenute le medesime condizioni offerte dall’originaria aggiudicataria. Al contempo, aveva ritenuto legittima l’escussione della garanzia definitiva.
In appello, il Consiglio di Stato ha esaminato sia l’appello principale di BS Costruzioni, volto a contestare la decisione di primo grado laddove riteneva necessario l’affidamento alle condizioni dell’originaria aggiudicataria, sia l’appello incidentale di Nuova Edilmonte, che contestava la legittimità dell’escussione della cauzione e sosteneva che la stazione appaltante avrebbe dovuto rieditare la gara.
L’elemento giuridico chiave che ha condizionato la decisione è stato il principio, sancito dall’art. 124 del d.lgs. n. 36/2023 e dalla lex specialis, in base al quale, in caso di scorrimento della graduatoria per risoluzione del contratto, l’affidamento va effettuato, salvo diversa previsione della gara, alle medesime condizioni offerte dall’originaria aggiudicataria. Altro elemento decisivo è stato il riconoscimento che la garanzia definitiva può essere escussa solo in presenza di un inadempimento contrattuale ed a seguito della puntuale dimostrazione del danno subito dall’amministrazione, secondo quanto previsto dall’art. 117, comma 3, dello stesso decreto.
La sentenza ha respinto l’appello principale di BS Costruzioni, confermando che l’affidamento deve avvenire alle condizioni economiche dell’originaria aggiudicataria. Al contempo, ha accolto l’appello incidentale di Nuova Edilmonte nella parte relativa all’incameramento della garanzia definitiva, riconoscendo che la stazione appaltante non aveva fornito la prova del danno effettivamente subito. La pronuncia determina quindi l’inefficacia dell’incameramento della cauzione definitiva e conferma la necessità che la nuova aggiudicazione avvenga allo stesso prezzo precedentemente offerto da Nuova Edilmonte. Le spese di giudizio sono state compensate, in ragione della complessità della controversia e dell’esito diversificato nei due gradi di giudizio.

