Roma Capitale ottiene conferma della soggettività passiva IMU e ICI del Porto Turistico: la Cassazione rigetta i ricorsi societari
Pubblicato il: 10/21/2025
L’Avvocato Giuseppe Marini ha assistito la società Porto Turistico di Roma S.r.l. a socio unico, mentre l’Avvocato Domenico Rossi ha rappresentato Roma Capitale in tutti i gradi del giudizio.
Con le sentenze nn. 27259, 27266 e 27267 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha definito tre distinti ricorsi promossi dalla società Porto Turistico di Roma S.r.l. a socio unico contro Roma Capitale, relativi ad avvisi di accertamento per IMU 2012 e 2013 e ICI 2011 su immobili demaniali ubicati nel Porto di Roma. In tutti i casi, la Suprema Corte ha confermato la legittimità dell’operato dell’Amministrazione capitolina, rigettando le doglianze della società contribuente e consolidando l’orientamento giurisprudenziale in materia di soggettività passiva su beni demaniali concessi.
Elemento centrale del contenzioso è stato il rilievo, da parte della società ricorrente, dell’intervenuto sequestro e successiva confisca del capitale sociale, disposti dal Tribunale di Roma – Sezione Misure di Prevenzione tra il 2015 e il 2018. La società ha sostenuto che, in virtù dell’art. 51, comma 3-bis, del D.lgs. 159/2011 (Codice delle leggi antimafia), non potesse essere destinataria di pretese tributarie su beni sottoposti a misura di prevenzione. Tuttavia, la Corte ha ritenuto infondata tale censura, chiarendo che la sospensione prevista dalla norma riguarda esclusivamente le imposte maturate durante la vigenza del sequestro, e non quelle relative a periodi precedenti. In particolare, nelle sentenze nn. 27266 e 27267, la Corte ha ribadito che il sequestro intervenuto nel 2015 non incide sulla legittimità degli avvisi riferiti agli anni 2011 e 2012, confermando che la soggettività passiva permane fino alla confisca definitiva.
Altro profilo oggetto di approfondimento è stato quello relativo alla cessione a terzi del diritto di superficie su gran parte degli immobili del porto, che la società ha invocato per escludere la propria soggettività passiva ai fini IMU e ICI. La Corte, con argomentazioni convergenti nelle tre pronunce, ha escluso che tali cessioni possano incidere sul presupposto impositivo, affermando che, in caso di concessione su aree demaniali, il soggetto passivo dell’imposta è il concessionario, indipendentemente dalla natura reale o obbligatoria del diritto e dalla successiva circolazione privatistica dei beni. Nella sentenza n. 27267/2025, la Corte ha formulato un principio di diritto chiaro: “In tema di ICI, ai sensi dell’articolo 18 della legge 388/2000, integrativo del decreto legislativo 504/1992, in materia di aree demaniali, la concessione costituisce il presupposto dell’imposizione e determina ex lege l’individuazione del concessionario quale unico soggetto passivo d’imposta, senza che assumano rilievo eventuali trasferimenti del godimento a terzi, finché il titolo concessorio non sia revocato o annullato.”
Unico punto accolto dalla Corte, nella sentenza n. 27266/2025, riguarda il quarto motivo di ricorso, relativo alla motivazione apparente della sentenza d’appello sul tema del cumulo giuridico delle sanzioni. La Cassazione ha cassato la decisione limitatamente a tale profilo, rinviando alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio in diversa composizione per un nuovo esame. Tuttavia, il principio sostanziale sulla soggettività passiva è rimasto invariato.
Le pronunce in esame consolidano l’orientamento secondo cui, in presenza di concessioni su beni demaniali, il concessionario resta soggetto passivo dell’imposta, anche in caso di cessione del godimento a terzi, e che le misure di prevenzione patrimoniale non incidono retroattivamente sulla legittimità degli atti impositivi. Roma Capitale esce dunque vittoriosa dal triplice contenzioso, con conferma della propria azione accertativa e della tenuta normativa del sistema IMU e ICI su beni demaniali.

