Enel Global Trading ottiene l’annullamento della pretesa tributaria: la Cassazione esclude l’ARISGAM sull’energia elettrica
Pubblicato il: 10/22/2025
L’Avvocato Livia Salvini e l’Avvocato Davide De Girolamo hanno assistito Enel Global Trading S.p.A., mentre l’Avvocato Antonio Ferraro ha rappresentato la Regione Calabria in entrambi i giudizi.
Con le sentenze nn. 27425 e 27428 del 2025, la Corte di Cassazione, Sezione V Civile, ha accolto i ricorsi proposti da Enel Global Trading S.p.A. contro la Regione Calabria, annullando definitivamente le pretese tributarie regionali relative all’addizionale all’imposta erariale di consumo sul gas metano (ARISGAM) per l’anno d’imposta 2002. Le decisioni, entrambe pubblicate il 14 ottobre 2025, pongono fine a un lungo contenzioso avviato nel 2007 e ruotano attorno alla legittimità dell’imposizione regionale sul gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica.
La vicenda trae origine da due distinti atti di accertamento notificati nel 2006 da parte della Regione Calabria, con cui veniva richiesto il pagamento di oltre 10 milioni di euro per omesso versamento dell’ARISGAM. Enel Trade S.p.A., poi incorporata in Enel Global Trading S.p.A., ha impugnato gli atti dinanzi alla Commissione tributaria provinciale di Catanzaro, ottenendone l’annullamento. Le successive impugnazioni della Regione sono state dichiarate inammissibili in appello, ma la Cassazione, con ordinanze nn. 33539 e 33540 del 2019, ha disposto il rinvio alla Commissione tributaria regionale per nuovo esame. In sede di rinvio, la Corte di giustizia tributaria di secondo grado della Calabria ha ribaltato l’esito, ritenendo legittima la pretesa tributaria. Da qui i ricorsi in Cassazione.
La Suprema Corte ha ritenuto fondati il quarto e il quinto motivo di ricorso, relativi all’erronea applicazione della normativa nazionale e comunitaria in materia di imposte indirette sui prodotti energetici. In particolare, ha chiarito che il gas metano impiegato per la produzione di energia elettrica è escluso dall’ambito applicativo dell’ARISGAM, ai sensi dell’art. 6, comma 3, del d.l. n. 261/1990, richiamato dall’art. 10, comma 5, del d.l. n. 8/1993. Tale esclusione è stata confermata anche dalla legge di interpretazione autentica n. 146/1998.
La Corte ha inoltre rilevato l’incompatibilità dell’ARISGAM con l’art. 3, par. 2, della direttiva 92/12/CEE, che consente agli Stati membri di istituire imposte indirette sui prodotti soggetti ad accisa solo se perseguono finalità specifiche e rispettano le regole fiscali dell’Unione. Nel caso dell’ARISGAM, la finalità è meramente di bilancio, priva di un nesso diretto con obiettivi ambientali o di politica energetica, e pertanto non conforme al diritto comunitario.
La Corte ha deciso nel merito, ai sensi dell’art. 384, comma 2, c.p.c., annullando la pretesa tributaria regionale. Le spese dei precedenti gradi di giudizio sono state compensate, mentre quelle di legittimità sono state regolate secondo quanto indicato in dispositivo.
Le pronunce consolidano un principio di diritto rilevante per il settore energetico e per la fiscalità regionale: l’ARISGAM non può essere applicata al gas metano utilizzato per la produzione di energia elettrica, né può essere giustificata da generiche finalità di bilancio. Enel Global Trading S.p.A. esce dunque vittoriosa da un contenzioso durato quasi vent’anni, con piena conferma della propria posizione giuridica.

