SO.GE.SI. ottiene la conferma dell’aggiudicazione nella maxi-gara lavanderia Lombardia
Pubblicato il: 10/24/2025
Gli avvocati Lietta Calzoni e Alessandra Ottaviani hanno assistito SO.GE.SI. S.p.A. (capogruppo mandataria del RTI con Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l.). l'avvocato Giuseppina Squillace ha rappresentato ARIA S.p.A.; gli avvocati Annalisa Di Giovanni e Saverio Sticchi Damiani hanno rappresentato Adapta S.p.A. Processi Industriali per l’Igiene e la Sterilizzazione.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato con sentenza n. 8091/2025 sul ricorso presentato da SO.GE.SI. S.p.A., mandataria di un raggruppamento temporaneo d’impresa (RTI) con Lavanderia Industriale Cipelli S.r.l., contro la sentenza n. 851/2025 del Tribunale Amministrativo Regionale per la Lombardia. Il contenzioso verteva sulla complessa procedura di gara, avviata da ARIA S.p.A., per affidare il servizio di lavanolo e lavanderia dei presidi sanitari della Provincia Metropolitana di Milano per un valore di oltre 36 milioni di euro.
La procedura, indetta nel 2023, prevedeva l’aggiudicazione al miglior offerente secondo criteri tecnici ed economici. Per il lotto 6, la graduatoria aveva visto SO.GE.SI. prima in classifica (68,89 punti), seguita da Hospital Service S.r.l. (59,87 punti) e da Adapta S.p.A. (57,08 punti). La società Adapta aveva impugnato gli atti di gara, lamentando principalmente la sottovalutazione della propria offerta e presunti errori nei punteggi attribuiti sia a Hospital Service che a SO.GE.SI., nonché la mancata esclusione di quest’ultima.
Il TAR Lombardia aveva accolto il ricorso di Adapta, ordinando il suo subentro nel contratto e accogliendo le contestazioni relative alle certificazioni ambientali e ai costi della manodopera di SO.GE.SI. Quest’ultima, con appello notificato nel maggio 2025, aveva censurato vari profili della sentenza di primo grado, tra cui la mancata priorità all’esame del proprio ricorso incidentale e la verifica della cosiddetta "prova di resistenza" in astratto, nonché la fondatezza delle censure di Adapta sui punteggi tecnici.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondati i motivi principali dell’appello di SO.GE.SI. e, rileggendo la graduatoria e l’assegnazione dei punteggi, ha accertato che Adapta non avrebbe mai potuto superare Hospital Service in classifica, risultando così priva di interesse concreto a ricorrere contro l’aggiudicazione a SO.GE.SI. La verifica dei punteggi su determinati criteri, come l’inserimento di lavoratori svantaggiati e le dotazioni tecnologiche, è stata ritenuta legittima e conforme ai documenti di gara. Analogamente, la doglianza sull’anomalia economica dell’offerta di SO.GE.SI. è stata dichiarata infondata, atteso che la stazione appaltante aveva correttamente effettuato la verifica dei costi della manodopera e nessuna ulteriore verifica era obbligatoria.
In esito al giudizio, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello principale di SO.GE.SI., dichiarando inammissibile il ricorso introduttivo di Adapta e, di conseguenza, improcedibile il relativo appello incidentale. Adapta è stata condannata a rifondere a SO.GE.SI. e a ARIA le spese del doppio grado di giudizio, liquidate in 12.000 euro complessivi oltre accessori, nonché al rimborso dei contributi unificati anticipati da SO.GE.SI. La pronuncia conferma quindi la legittimità dell’aggiudicazione in favore del raggruppamento guidato da SO.GE.SI., con conseguenti effetti economici rilevanti per la continuità del servizio e tutela giuridica dell’operatore economico aggiudicatario.

