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Dussmann Service confermata nella gara Consip per la sanificazione in Umbria


Pubblicato il: 10/24/2025

Gli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli e Matteo Anastasio hanno rappresentato Dussmann Service s.r.l.; l’avvocato Massimiliano Brugnoletti ha assistito Samsic Italia s.p.a.; gli avvocati Francesco Fimmanò e Federico Dinelli hanno rappresentato Romeo Gestioni s.p.a.

Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è espresso con la sentenza n. 8092/2025 sul ricorso n. 2936/2025, proposto da Romeo Gestioni s.p.a., terza classificata nella procedura Consip per l’affidamento di servizi di pulizia e sanificazione per gli Enti del Servizio Sanitario Nazionale (CIG A03C4F606E, lotto n. 2 – immobili ubicati nella Regione Umbria). Il ricorso era stato presentato contro l’aggiudicazione definitiva in favore di Dussmann Service s.r.l. (prima graduata) e del RTI tra Samsic Italia s.p.a. e Gestione Servizi Integrati s.r.l. (seconda graduata).

La vicenda prende le mosse dalla decisione di Romeo Gestioni, in RTI con C.M. Service s.r.l., di impugnare gli atti di aggiudicazione che assegnavano il lotto n. 2 alle contendenti Dussmann e Samsic. Romeo ha sollevato molteplici doglianze sul giudizio di congruità delle offerte economiche concorrenti, ritenendole inaffidabili sotto diversi profili tecnici ed economici. Le contestazioni riguardavano la presunta sottostima di alcune voci di costo, un presunto utilizzo strumentale dei punteggi derivanti dall’impiego dichiarato di intelligenze artificiali (IA), nonché presunti vizi nell’inquadramento professionale del “Gestore del servizio” e nella composizione del conto economico.

Il TAR Lazio aveva già respinto il ricorso di primo grado, confermando la piena legittimità dell’aggiudicazione in favore di Dussmann e Samsic. Avverso tale pronuncia, Romeo Gestioni ha proposto appello, riproponendo sostanzialmente le stesse censure, ritenute non esaminate o non correttamente valutate dal primo giudice. Le parti appellate, Dussmann e Samsic, sono costituite chiedendo la reiezione dell’appello e la conferma della sentenza impugnata.

I giudici del Consiglio di Stato hanno ritenuto infondate nel merito tutte le censure di Romeo. Decisivi, nella motivazione della sentenza, sono stati i principi giurisprudenziali per cui il sindacato giudiziario sul giudizio di anomalia dell’offerta può avvenire solo in termini di logicità, ragionevolezza ed adeguatezza dell’istruttoria, senza invasione delle valutazioni tecniche riservate alla stazione appaltante. La mancanza di parametri vincolanti sulle "rese" o sull’uso dell’intelligenza artificiale nelle offerte – né previsti dalla disciplina di gara – rendeva infondate le contestazioni dell’appellante. Inoltre, il carattere di accordo quadro dell’appalto, con prestazioni non rigidamente predeterminate, faceva sì che molte deduzioni di Romeo fossero giudicate generiche o ipotetiche. È stato poi sottolineato che lo stesso ricorrente aveva fatto applicazione di principi analoghi a quelli contestati e che alcune censure risultavano in contraddizione con condotte assunte nel corso della procedura di gara.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto definitivamente l’appello di Romeo Gestioni, confermando la legittimità dell’aggiudicazione del Lotto 2 a favore di Dussmann Service e dell’RTI Samsic per la gara Consip sui servizi di sanificazione in Umbria. Le spese del grado sono state compensate tra le parti, in considerazione della complessità delle questioni trattate. Dal punto di vista economico e giuridico, la decisione garantisce la validità dell’Accordo Quadro già sottoscritto e la prosecuzione dell’appalto nei termini previsti.