Dussmann Service confermata aggiudicataria nella gara Consip per servizi di pulizia in Sicilia
Pubblicato il: 10/27/2025
L’avvocato Pietro Adami ha assistito Markas s.r.l.; gli avvocati Orsola Cortesini, Giuseppe Morbidelli e Matteo Anastasio hanno rappresentato Dussmann Service s.r.l.; l’avvocato Massimiliano Brugnoletti ha assistito Samsic Italia s.p.a.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, con sentenza n. 8093 del 20 ottobre 2025 (ricorso n. 3119/2025), si è pronunciato sul contenzioso tra Markas s.r.l. e Consip s.p.a., Dussmann Service s.r.l. e Samsic Italia s.p.a., relativo alla gara pubblica per l’affidamento dei servizi di pulizia e sanificazione negli enti del Servizio Sanitario Nazionale nell’ambito della Regione Sicilia (Lotto 4, procedura CIG A03C508F44). La vicenda trae origine dall’aggiudicazione disposta da Consip in favore di Dussmann Service e di altri operatori economici, con Markas posizionata al quinto posto in graduatoria.
Markas aveva impugnato davanti al TAR Lazio l’esito della gara, contestando la legittimità dell’aggiudicazione in favore di Dussmann Service e del RTI Samsic Italia-GSI, ritenendo incongrue le rispettive offerte sia nella determinazione del numero di ore necessario all’espletamento dei servizi sia in relazione alla produttività stimata per ciascun operaio. Secondo Markas, le offerte predette erano fondate su valutazioni eccessivamente ottimistiche quanto all’impiego di tecniche innovative e alla resa derivante dall’uso di tali strumenti. L’azienda lamentava inoltre la mancata previsione, nel bando di gara, di un monte ore minimo obbligatorio per lo svolgimento delle prestazioni richieste.
Il ricorso era stato però dichiarato inammissibile dal TAR Lazio sia per difetto di impugnazione della lex specialis di gara sia per la genericità delle censure formulate da Markas. Nel merito, il Tribunale aveva ritenuto infondate le contestazioni, accertando che la stazione appaltante non esigeva specifici valori minimi per il monte ore e che le offerte di Dussmann e Samsic presentavano costi della manodopera superiori alle previsioni di Consip stessa. Markas aveva quindi proposto appello al Consiglio di Stato, riproponendo le medesime doglianze e sottolineando, fra l’altro, la supposta inidoneità delle tecnologie dichiarate in gara dalle prime classificate ad incidere efficacemente sui parametri di produttività.
Nel pronunciarsi sul gravame, il Consiglio di Stato ha richiamato l’impianto della disciplina di gara, sottolineando che la lex specialis non prevedeva un monte orario minimo e lasciava alle ditte la libertà di determinare le rese produttive secondo i propri dati aziendali e know how, da esplicitare nei giustificativi e nella relazione tecnica. Il giudice amministrativo ha confermato che le relative valutazioni di congruità della stazione appaltante erano frutto di un procedimento di verifica tecnicamente discrezionale, non inficiato da macroscopici elementi di illogicità, travisamento o incongruenza.
L’elemento giuridico decisivo è rappresentato dall’assenza nella lex specialis di qualsiasi vincolo sui parametri contestati dall’appellante (monte ore e resari) e dalla corretta considerazione da parte della commissione giudicatrice delle giustificazioni tecniche offerte dai vincitori di gara. È stato inoltre valorizzato il principio del divieto di abuso del processo, rilevando come anche Markas avesse operato una stima delle rese difforme dai valori limite senza impugnare le regole di gara: ciò ha determinato l’inammissibilità delle censure alla luce del divieto di venire contra factum proprium.
Con la sentenza in esame il Consiglio di Stato ha respinto integralmente l’appello di Markas, confermando i risultati della graduatoria e la validità dell’intera procedura di aggiudicazione. Le spese processuali sono state compensate tra le parti, in ragione della particolare complessità delle questioni trattate. Per effetto della pronuncia, Dussmann Service e gli altri aggiudicatari consolidano la loro posizione e potranno proseguire senza ostacoli nell’esecuzione del contratto riferito ai servizi di pulizia per gli enti sanitari siciliani.

