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Antares Vision ottiene conferma davanti al Consiglio di Stato per la gara sulla tracciabilità dei dispositivi medici


Pubblicato il: 10/27/2025

Gli avvocati Jacopo Emilio Paolo Recla e Lara Bonoldi hanno rappresentato Antares Vision S.p.a.; l’avvocato Velia Maria Leone ha assistito Deenova S.r.l.; l’avvocato Roberto Bonatti ha affiancato l’Azienda USL di Bologna e IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola.

Il contenzioso ha preso le mosse dalla gara pubblica indetta nel 2024 dall’IRCCS Azienda Ospedaliero-Universitaria di Bologna Policlinico Sant’Orsola e dall’Azienda USL di Bologna per la concessione della reingegnerizzazione dei processi e l’erogazione dei servizi per la gestione e tracciabilità operativa dei dispositivi medici monouso e impiantabili.

La procedura, del valore di oltre 47 milioni di euro, si basava su una proposta di partenariato pubblico-privato (PPP) di Deenova S.r.l. (promotore), ed era impostata sull’utilizzo della tecnologia RFId come sistema di tracciamento, pur ammettendo la possibilità di presentare offerte con tecnologie alternative purché equivalenti.

La commissione giudicatrice aveva escluso Antares Vision S.p.a. dalla fase successiva della gara per non aver raggiunto la soglia minima tecnica.

Contro tale esclusione Antares aveva proposto ricorso avanti al TAR Emilia Romagna, ottenendo parziale accoglimento con la sentenza n. 278/2025, impugnata con separati appelli sia dalle amministrazioni che da Deenova. Il procedimento ha assunto i numeri di ruolo 5010/2025 e 5065/2025, riuniti dal Consiglio di Stato.

L’oggetto del contendere era la legittimità della valutazione della commissione sulla possibilità di utilizzare, per le finalità di tracciabilità dei dispositivi medici, la tecnologia a codici a barre proposta da Antares Vision rispetto al sistema RFId descritto nella proposta promotrice.

Le amministrazioni e Deenova hanno contestato che l’offerta di Antares non fosse realmente equivalente, sottolineando la mancanza di automatismi e sicurezza propri del sistema RFId, nonché la presunta inadeguatezza della proposta a garantire gli obiettivi previsti dagli atti di gara.

D’altro canto, Antares ha evidenziato come la propria soluzione, basata su codici a barre conformi al regolamento europeo MDR, fosse pienamente idonea a soddisfare gli obiettivi richiesti e che l’esclusione fosse frutto di un’errata e immotivata valutazione.

Il percorso processuale ha visto un primo accoglimento delle tesi di Antares da parte del TAR, che aveva annullato gli atti di gara limitatamente ai motivi accolti. Le amministrazioni sanitarie e Deenova avevano impugnato tale decisione avanti al Consiglio di Stato, riproponendo numerosi motivi di doglianza sulla discrezionalità tecnica della commissione valutatrice, la presunta violazione della lex specialis e la carenza di equivalenza della soluzione proposta da Antares. Antares ha resistito in giudizio, insistendo sulla legittimità della propria offerta e sull’illegittimità dei punteggi attribuiti. La discussione, celebrata nell’udienza del 9 ottobre 2025, si è incentrata sui criteri tecnici di valutazione delle offerte e sugli eventuali limiti del sindacato giurisdizionale rispetto alle scelte discrezionali dell’amministrazione.

Il Consiglio di Stato, confermando pienamente la sentenza del TAR, ha precisato che la commissione giudicatrice deve motivare adeguatamente l’attribuzione dei punteggi anche nel caso in cui l’offerta alternativa sia potenzialmente idonea a conseguire gli obiettivi di gara. Il Collegio ha richiamato i principi giurisprudenziali in tema di discrezionalità tecnica e sindacato del giudice amministrativo, sottolineando che il favor partecipationis e la tutela della concorrenza non possono essere compressi senza solide ragioni, specie quando la lex specialis ammetta soluzioni equivalenti.

Determinante è stata la valutazione che la proposta di Antares Vision garantisse – pur con diversa tecnologia – risultati analoghi in termini di tracciabilità, automazione e gestione dei flussi rispetto all’attuale assetto richiesto. Il Consiglio ha ritenuto irragionevoli e insufficientemente motivate le valutazioni della commissione laddove denegavano i miglioramenti della soluzione Antares rispetto al sistema manuale vigente e ha confermato l’obbligo di una nuova valutazione tecnica davanti a una commissione rinnovata.

La decisione ha portato al rigetto integrale degli appelli delle amministrazioni e di Deenova, mantenendo ferma l’ordine di riedizione degli atti di gara con una nuova commissione giudicatrice e respingendo ogni censura sulla proposta Antares. Le spese della fase sono state integralmente compensate data la complessità e la novità della questione. Sul piano economico e giuridico, la pronuncia comporta la prosecuzione della valutazione dell’offerta Antares nella procedura di gara, riaprendo di fatto l’aggiudicazione; viene così riaffermato il principio per cui, nelle gare pubbliche, il favor partecipationis deve sempre essere garantito ove l’offerta alternativa sia idonea a realizzare gli scopi perseguiti dalla pubblica amministrazione.