Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Regione Lazio ottiene conferma sulla revoca dei posti letto a Villa Luana


Pubblicato il: 10/27/2025

L’avvocato Francesco Scalia ha assistito Gestione Sanitaria Italiana S.r.l. L’avvocato Roberta Barone ha rappresentato la Regione Lazio.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8095/2025 (RG n. 9003/2023), pubblicata il 20 ottobre 2025, ha deciso sul ricorso proposto da Gestione Sanitaria Italiana S.r.l., che gestisce la Casa di Cura privata Villa Luana nel Comune di Poli (RM), contro la Regione Lazio. La controversia verteva sulla revoca dell’accreditamento istituzionale di 20 posti letto disposta con Decreto del Commissario ad Acta n. U00085/2019. Parte resistente era la Regione Lazio, mentre risultavano pure coinvolti, ma non costituitisi, l’Azienda Usl Rm 5 e la società Sereni Orizzonti S.p.a.

La vicenda trae origine dalla decisione della Regione Lazio di revocare l’autorizzazione per 20 posti letto di RSA livello B presso la struttura Villa Luana. Gestione Sanitaria Italiana contestava questa revoca lamentando, fra le altre cose, di non aver ricevuto la preventiva diffida prescritta dalla normativa regionale e chiedeva il risarcimento per il mancato guadagno annuo pari a 728.466,40 euro. Il primo grado, deciso dal TAR Lazio con sentenza n. 7856/2023, aveva respinto tanto la domanda di annullamento quanto quella risarcitoria.

La controversia ha vissuto varie fasi: inizialmente Gestione Sanitaria Italiana aveva domandato al TAR Lazio l’annullamento del provvedimento regionale, che veniva rigettato. In appello, la società ha riproposto i motivi di censura, insistendo sia su vizi formali (mancanza della diffida) sia sostanziali (erroneità del presupposto relativo alla copertura del fabbisogno di posti letto). La Regione Lazio, costituendosi nel secondo grado, ha chiesto la conferma della sentenza impugnata.

La decisione del Consiglio di Stato si fonda su alcuni elementi giuridici decisivi: l’analisi della normativa (in particolare l’art. 11 l.reg. Lazio n. 4/2003 e l’art. 8-quater d.lgs. 502/1992), l’interpretazione della nozione di “presidio autonomo” ai fini dell’accertamento del rispetto dei limiti di posti letto, e il potere della Regione di controllare e rimodulare l’accreditamento in funzione del fabbisogno effettivo riscontrato. La mancanza della diffida non è risultata determinante, considerata la natura della violazione e la procedura seguita dall’Amministrazione.

Con la sentenza in esame, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Gestione Sanitaria Italiana, confermando la legittimità della revoca disposta dalla Regione Lazio sia dal punto di vista procedurale che sostanziale. Conseguentemente, la domanda di risarcimento è stata integralmente respinta. Sul piano economico-giuridico, l’appellante è stata condannata al pagamento delle spese di lite a favore della Regione Lazio per 3.000 euro oltre accessori, mentre sono state compensate le spese nei confronti del Ministero della Salute.

Studi Coinvolti

Professionisti Attivi