GSI ottiene conferma sull'annullamento dell'aggiudicazione del servizio pulizie ASL Avellino
Pubblicato il: 10/27/2025
L’avvocato Marcello Abbondandolo ha assistito l’Azienda Sanitaria Locale di Avellino; gli avvocati Oreste Di Giacomo e Mariarosaria Anniballo hanno affiancato La Pulitecnica S.r.l.; l’avvocato Crescenzio Santuori ha rappresentato Gestione Servizi Integrati S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8098/2025 (ricorsi nn. 3933/2025 e 3949/2025), ha deciso sulle impugnazioni proposte dall’Azienda Sanitaria Locale di Avellino e dalla società La Pulitecnica S.r.l. in relazione alla procedura di gara CIG 9644910F81, relativa all’affidamento del lotto 2 del servizio di pulizia e sanificazione per le strutture dell’ASL avellinese. Al centro della vicenda vi era l’aggiudicazione della gara a favore di La Pulitecnica, annullata dal TAR Salerno su ricorso di Gestione Servizi Integrati (GSI) S.r.l., che aveva posto in dubbio la sostenibilità economica dell’offerta presentata dalla società aggiudicataria.
In primo grado, GSI aveva contestato, tra l’altro, il metodo di calcolo adottato da La Pulitecnica per stimare il costo della manodopera, la mancata inclusione degli aumenti retributivi già previsti dal CCNL Multiservizi per il triennio 2023-2025, l’esclusione delle ore di formazione teorica offerte come miglioria e l’inappropriata riduzione del monte ore di lavoro annuale per festività. Secondo GSI, tali errori comportavano una sottostima dei costi per oltre 800.000 euro, erodendo l’utile dichiarato nell’offerta. Il TAR Salerno, dopo verificazione tecnica, aveva accolto le doglianze di GSI e disposto l’annullamento dell’aggiudicazione a favore di La Pulitecnica, con declaratoria di inefficacia del contratto e subentro di GSI nell’affidamento del servizio.
Avverso la decisione di primo grado, sia l’ASL di Avellino che La Pulitecnica avevano proposto appello. L’ASL lamentava la carenza di motivazione e violazione dei limiti del sindacato giurisdizionale, mentre La Pulitecnica contestava la correttezza dei criteri di calcolo del costo medio orario del lavoro, la necessità di considerare le festività nel calcolo delle ore lavorate e la valutazione degli aumenti retributivi e dei costi di formazione obbligatoria richiesti dalla lex specialis di gara.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato inammissibile l’appello dell’ASL per difetto dei presupposti di interesse e specificità delle censure, in quanto non sono state contestate alcune delle rationes decidendi essenziali poste dal TAR a fondamento della decisione. Per quanto concerne l’appello de La Pulitecnica, il Collegio ha anzitutto escluso la possibilità di depositare in appello una nuova perizia tecnica, in quanto non ammessa come mezzo istruttorio tardivo nel giudizio amministrativo in assenza di cause non imputabili alla parte. Nel merito, è stato ritenuto infondato il ricorso su tutti i punti sollevati: il metodo di calcolo del costo medio orario proposto dalla società era errato perché ometteva di considerare costi (come le ore di formazione teorica e gli aumenti contrattuali) che per legge dovevano essere inseriti nell’offerta.
La sentenza evidenzia due chiavi giuridiche decisive: l’inderogabilità legale delle voci retributive (in particolare per ferie e festività anche in caso di chiusura degli uffici) e la necessità di conteggiare tra i costi dell’offerta tutti gli elementi obbligatori, inclusi quelli dichiarati come migliorie nella proposta tecnica, ove riconosciuti dalla commissione di gara ai fini del punteggio. Il Consiglio ha inoltre ribadito che la revisione dei prezzi non può sostituire, né sanare, omissioni di costi già noti agli operatori economici al momento della presentazione dell’offerta.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di La Pulitecnica e confermato l’annullamento dell’aggiudicazione, mantenendo fermo il subentro di GSI quale affidataria del servizio di pulizia e sanificazione presso l’ASL Avellino. Le parti appellate sono state inoltre condannate al pagamento delle spese legali in favore di GSI per complessivi euro 5.000 oltre accessori. La decisione comporta la definitiva esclusione di La Pulitecnica dalla commessa e la stabilità degli effetti economici e amministrativi discendenti dalla sentenza di primo grado, a favore di GSI e della stazione appaltante.

