Cartiere Modesto Cardella ottiene soddisfazione sul limite di Boro allo scarico
Pubblicato il: 10/27/2025
Gli avvocati Stefano Grassi e Francesco Grassi hanno assistito Cartiere Modesto Cardella S.p.A. L’avvocato Marcello Clarich ha rappresentato Assocarta.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sul ricorso n. 2130/2024 proposto da Cartiere Modesto Cardella S.p.A. contro la Regione Toscana, in relazione ai limiti imposti per le emissioni di Boro nelle acque superficiali derivanti dagli scarichi industriali. Il contenzioso trae origine dal decreto dirigenziale della Regione Toscana del 1° febbraio 2023 n. 1604, che aveva limitato la validità del "limite diverso" di 4 mg/l per il Boro ad un solo anno.
La vicenda trae origine dall’esigenza della società appellante di ottenere un limite di emissione per il Boro allo scarico in acque superficiali di almeno 4 mg/l, ritenuto necessario per l’attività dell’impianto gestito a Lucca. Il provvedimento regionale aveva invece fissato tale limite in via transitoria, riducendolo nuovamente a 2 mg/l al termine del periodo. Dopo il respingimento del ricorso in primo grado avanti il TAR Toscana, Cartiere Modesto Cardella aveva proposto appello al Consiglio di Stato.
Durante il giudizio di appello, la società ha avviato un nuovo procedimento amministrativo ottenendo dalla Regione Toscana, con decreto n. 10742 del 21 maggio 2025, la fissazione del limite di 4 mg/l di Boro, valido per tre anni. Di conseguenza, la società appellante ha depositato una nota dichiarando la cessazione della materia del contendere, poiché il provvedimento regionale aveva soddisfatto pienamente la sua pretesa.
La decisione del Consiglio di Stato si inserisce in un percorso che ha visto il TAR Toscana respingere il primo ricorso della società. Successivamente, il nuovo assetto amministrativo scaturito dall'accoglimento della richiesta della società ha portato tutte le parti, compresa Assocarta intervenuta ad adiuvandum, ad aderire alla dichiarazione di cessazione della materia del contendere.
L’elemento giuridico chiave che ha determinato la decisione del Consiglio di Stato riguarda la distinzione tra cessata materia del contendere e improcedibilità per sopravvenuta carenza di interesse. Nel caso in esame, il Consiglio di Stato ha accertato che la pretesa della parte appellante è stata pienamente soddisfatta, secondo l’art. 34 c.p.a., chiudendo definitivamente la controversia con una sentenza sostitutiva di quella di primo grado.
Il Consiglio di Stato ha dichiarato cessata la materia del contendere, sostituendo la sentenza di primo grado, e ha disposto la compensazione delle spese di lite tra le parti. Questa decisione ha valore definitivo e segna il consolidamento, per i prossimi tre anni, del limite di 4 mg/l di Boro allo scarico per l’impianto interessato, lasciando inalterate le posizioni giuridiche delle parti per il futuro una volta decorso tale termine.

