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Provincia di Como ottiene conferma sulla revoca AUA a Difesa Ambiente


Pubblicato il: 10/28/2025

Gli avvocati Federico Gaffuri e Alberto Gaffuri hanno assistito Difesa Ambiente s.r.l.; l'avvocato Domenica Condello ha rappresentato la Provincia di Como.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quarta, si è pronunciato sull’appello n. 2928/2025 proposto da Difesa Ambiente s.r.l. contro la Provincia di Como, relativo alla revoca dell’Autorizzazione Unica Ambientale (AUA) per uno stabilimento di trattamento e stoccaggio rifiuti speciali a Tavernerio. L’appello verteva sulla sentenza n. 3140/2024 del TAR Lombardia, che aveva precedentemente rigettato il ricorso della società.

La controversia trae origine dal provvedimento provinciale n. 413/2023, che aveva revocato l’AUA concessa nel 2016, oltre a rigettare la domanda di rinnovo e diffidare la società al rispetto delle prescrizioni contenute nell’autorizzazione. La Provincia aveva motivato la revoca sulla base del mancato adeguamento alle prescrizioni imposte con una diffida precedentemente notificata, in particolare su aspetti relativi alla gestione e tracciabilità dei rifiuti e alla corretta separazione dei materiali in stabilimento.

Difesa Ambiente, in primo grado, aveva contestato sia la natura lesiva della diffida sia il fondamento delle violazioni riscontrate nei successivi sopralluoghi. Tuttavia, il TAR aveva ritenuto comprovata l’inottemperanza anche solo ad alcune prescrizioni dell’autorizzazione, sufficiente ai fini della revoca secondo l’art. 208, comma 13 del d.lgs. 152/2006. La sentenza di primo grado aveva sottolineato in particolare le irregolarità nell’identificazione e nella tracciabilità dei rifiuti stoccati e la mancata separazione tra rifiuti e materie prime, rigettando perciò il ricorso della società.

Nel giudizio d’appello, Difesa Ambiente sosteneva che i rilievi posti a base della revoca fossero diversi da quelli della diffida originaria e che comunque le infrazioni eccepite fossero insussistenti o riconducibili a circostanze temporanee. Il Consiglio di Stato, tuttavia, ha confermato la posizione dei giudici di primo grado, specificando che la sostanziale irregolarità nella gestione documentata durante i sopralluoghi, sia pure riscontrata in aree diverse da quelle originariamente indicate, non esclude la violazione della medesima prescrizione oggetto di diffida.

Il punto giuridico dirimente risolto dal Consiglio di Stato è stato il principio per cui, ai fini della revoca dell’autorizzazione ambientale, è sufficiente la mancata ottemperanza anche ad una sola delle prescrizioni oggetto della diffida, senza che sia necessario che le violazioni materiali siano le stesse riscontrate in precedenza, purché si tratti di violazioni della stessa prescrizione normativa.

Con la decisione del 26 giugno 2025, il Consiglio di Stato ha rigettato l’appello di Difesa Ambiente s.r.l., confermando la piena legittimità dei provvedimenti provinciali e ribadendo la regolarità della procedura istruttoria seguita dalla Provincia di Como. Conseguentemente, la revoca dell’AUA diventa definitiva e la società appellante è stata condannata al pagamento delle spese di lite per complessivi 5.000 euro, oltre accessori.