Consiglio di Stato conferma la sentenza su Assodiaete: nessun ulteriore risarcimento
Pubblicato il: 10/28/2025
Gli avvocati Antonella Blasi e Filippo Calcioli hanno assistito Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici. L'avvocato Rosa Maria Privitera ha rappresentato la Regione Lazio. L'avvocato Gloria Di Gregorio ha assistito Asl Roma 1.
Il Consiglio di Stato, Sezione Terza, si è pronunciato sul contenzioso intercorso tra l’Associazione Italiana per la Difesa degli Interessi dei Diabetici (A.I.D.), la Regione Lazio e la Asl Roma 1 a seguito della sentenza del TAR Lazio n. 4959/2023, relativa al ricorso n. 8930/2023.
L'appello verteva sulla richiesta di risarcimento da parte di A.I.D. per i danni subiti a seguito dell'illegittima esclusione dall’elenco delle strutture sanitare provvisoriamente accreditate con il SSR. Il procedimento nasce dalla lunga storia di rapporti tra l’associazione e la sanità pubblica laziale.
La A.I.D., operante dal 1987 in regime di convenzione e successivamente passata all’accreditamento ai sensi del d.lgs. n. 502/1992, fu nel 2006 esclusa dall’elenco delle strutture provvisoriamente accreditate, con conseguente sospensione dei pagamenti e impossibilità di erogare prestazioni per conto del SSR.
Seguirono vari ricorsi; il Consiglio di Stato, nel 2017 (sentenza n. 5838/2017), riconobbe ad A.I.D. il diritto a permanere nell’elenco degli accreditati, base sulla quale l’associazione promosse azione risarcitoria. Il TAR Lazio, accertando il diritto dell’associazione ad essere inclusa nell’albo provvisorio, aveva riconosciuto a A.I.D. un risarcimento forfetario di 70.000 euro, corrispondente al periodo tra l’ottenimento dell’autorizzazione a operare in via della Scrofa (11 maggio 2007) e la cessazione delle attività in quella sede (5 maggio 2008).
Il TAR aveva invece escluso il risarcimento per i periodi precedenti e successivi, poiché privi del necessario titolo autorizzatorio. L’appello di A.I.D. puntava su un’estensione del risarcimento anche ai periodi non considerati dal TAR, sostenendo che la lesione derivasse unicamente dalla condotta illegittima della pubblica amministrazione e che ulteriori danni dovevano essere riconosciuti.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato come la mancanza di autorizzazione sanitaria nelle fasi contestate spezzasse il nesso causale tra il comportamento illecito e i danni lamentati. Solo per il periodo tra maggio 2007 e maggio 2008 l’associazione era pienamente in possesso dei requisiti per prestare servizio presso il SSR.
Sul piano giuridico, la decisione del Consiglio di Stato si radica sulla nettezza del necessario presupposto autorizzatorio per l’accreditamento e sulla regola per cui la responsabilità risarcitoria pubblica richiede, oltre al comportamento illegittimo e al danno patito, la sussistenza di un nesso causale diretto e immediato tra fatto ed evento dannoso. La mancanza di documentati collegamenti diretti tra la mancata ri-ammissione, la sospensione autorizzativa e i danni successivi ha portato all’esclusione di qualsiasi ulteriore risarcimento.
Il Consiglio di Stato ha quindi definitivamente respinto l’appello di A.I.D., confermando pienamente la sentenza del TAR Lazio e il limite temporale e quantitativo del risarcimento riconosciuto. Le pubbliche amministrazioni avevano già adempiuto al pagamento e il procedimento si conclude con la compensazione delle spese di lite, data la peculiarità della vicenda.

