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Turris ottiene l’annullamento dell’aggiudicazione per vigilanza nel Lazio


Pubblicato il: 10/28/2025

L’avvocato Vincenzo Barrasso ha assistito Istituto di Vigilanza Turris S.r.l. L’avvocato Fiammetta Fusco ha rappresentato Regione Lazio. Gli avvocati Giovanni Izzo e Claudio Cataldi hanno affiancato Securitas Metronotte S.r.l.

Si è chiuso con la vittoria dell’Istituto di Vigilanza Turris S.r.l. il contenzioso sulla procedura di gara per l’affidamento dei servizi di vigilanza armata e guardiania nelle province di Rieti e Viterbo (lotto 5), indetta dalla Regione Lazio, RU 678/2025. Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8114/2025, ha accolto l’appello dell’Istituto Turris contro la sentenza del TAR Lazio (n.18808/2024), annullando l’aggiudicazione disposta in favore del RTI Securitas Metronotte S.r.l.–Metropol Servizi di Sicurezza S.r.l. (Determinazione n. G03890 del 6 aprile 2024).

La contestazione tra Istituto di Vigilanza Turris e Regione Lazio riguardava la procedura di gara aperta, suddivisa in sette lotti per un valore complessivo di 88,59 milioni di euro, finalizzata all'affidamento quadriennale di servizi di sicurezza presso enti regionali e pubblici locali. Turris, giunta seconda con punteggio molto prossimo al vincitore, aveva impugnato il provvedimento di aggiudicazione in favore del RTI Securitas Metronotte-Metropol, rilevando una serie di irregolarità, in particolare la mancata titolarità, da parte della mandataria Securitas Metronotte, della licenza prefettizia ex art. 134 TULPS sull’intero territorio oggetto dell’appalto.

La controversia aveva già attraversato il giudizio di primo grado, ove il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso principale di Turris respingendo tutte le censure e dichiarando improcedibile l’incidentale del RTI aggiudicatario. Turris, appellante principale in Consiglio di Stato, riproponeva la doglianza circa l’illegittimità della partecipazione del RTI aggiudicatario per carenza di requisiti, ampliando le sue ragioni anche a presunte irregolarità fiscali e dichiarative delle imprese vincitrici.

Punto centrale del caso è stata l’interpretazione della lex specialis di gara circa l’obbligo per ciascuna impresa raggruppata di possedere la licenza prefettizia per tutto il territorio di riferimento. Il Consiglio di Stato ha stabilito che il possesso della licenza ex art. 134 TULPS rappresenta un requisito di partecipazione e non solo di esecuzione, e che tale licenza doveva essere posseduta da tutte le imprese del RTI per la totalità delle aree del lotto, a pena di esclusione. La mancanza di copertura da parte di Securitas Metronotte in alcuni comuni ha determinato insuperabile carenza del requisito, da cui è conseguito l'annullamento dell’aggiudicazione.

Il giudizio ha inoltre chiarito che la mancata riproposizione in appello delle domande di subentro contrattuale e risarcimento comporta rinuncia alle stesse, limitando l’effetto della decisione all’annullamento dell’aggiudicazione e rimettendo alla stazione appaltante la valutazione sugli ulteriori provvedimenti da adottare, inclusa la ripetizione della gara. Le contestazioni aggiuntive sulle presunte irregolarità fiscali e dichiarative del RTI vincitore, così come la doglianza incidentale di Securitas Metronotte contro l’offerta economica di Turris, sono state respinte dal Collegio.

Con la pronuncia del Consiglio di Stato, la Determinazione di aggiudicazione viene annullata e la Regione Lazio, insieme a Securitas Metronotte, è condannata alla refusione delle spese di giudizio a favore di Istituto di Vigilanza Turris per entrambe le fasi processuali. Alla luce della sentenza, si apre per la Regione la possibilità di rivalutare la posizione degli operatori economici residui o di ripetere la gara per il lotto in contestazione.