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Miwa Energia ottiene la riforma della sentenza sui bonus gas


Pubblicato il: 10/28/2025

L’avvocato Francesco Mottola ha assistito Miwa Energia s.p.a.; l’avvocato Giovanna De Santis ha rappresentato Società Irpina Distribuzione Gas - S.I.Di.Gas s.p.a.; l’avvocato Mariangela Di Giandomenico ha affiancato Salerno Energia Vendite s.p.a.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8125/2025 pubblicata il 20 ottobre 2025, ha deciso sulle cause riunite r.g. n. 2496/2025 e r.g. n. 2678/2025. I ricorsi vedevano contrapposte, da un lato, Miwa Energia s.p.a. e, dall'altro, Società Irpina Distribuzione Gas – S.I.Di.Gas s.p.a. (Sidigas), ARERA – Autorità di Regolazione per Energia, Reti e Ambiente, e Salerno Energia Vendite s.p.a. La controversia trae origine dalla deliberazione ARERA n. 360/2023/E/gas che, accogliendo il reclamo di Miwa Energia, ingiungeva a Sidigas di erogare a Miwa il bonus gas maturato nel periodo gennaio-novembre 2022 e di provvedere alla fatturazione mensile del bonus con pagamenti entro trenta giorni.

La vicenda nasce dall’istanza di concordato preventivo presentata da Sidigas nel febbraio 2023 e dalla conseguente decisione di ARERA che prescriveva il pagamento a favore di Miwa Energia del bonus sociale gas. Ritenendo la delibera ARERA lesiva della propria posizione nella procedura concorsuale, Sidigas aveva impugnato tale misura di fronte al TAR Lombardia, richiedendone l’annullamento. Il bonus in questione, previsto da normative di emergenza, mira a trasferire risorse pubbliche ai clienti in condizioni di particolare disagio economico attraverso i canali distributivi del gas, in una sequenza che coinvolge la CSEA, i distributori come Sidigas, i venditori come Miwa e i clienti finali.

In primo grado, il TAR Lombardia (sentenza n. 3815/2024) aveva accolto il principale motivo di Sidigas, annullando l’obbligo di pagamento a favore di Miwa Energia per il periodo contestato, ritenendo che il credito dovesse essere sottoposto alle regole della procedura concorsuale. Miwa Energia appellava la decisione, sostenendo l’erroneità dell’impostazione del TAR, mentre Sidigas proponeva ulteriore appello per l’annullamento integrale degli obblighi imposti dalla delibera ARERA.

Il Consiglio di Stato ha operato una ricostruzione della disciplina sottesa al bonus gas, sottolineando che le somme destinate ai bonus sociali non configurano un rapporto di credito-debito tra distributore e venditore assoggettabile alle regole del concordato. La Corte ha chiarito che distributori e venditori sono meri intermediari e che i beneficiari esclusivi dei bonus sono i clienti finali. La normativa primaria individua infatti un vincolo di destinazione legale a favore di questi ultimi, vietando la possibilità che le risorse vadano a ripianare la posizione debitoria del distributore in concordato. Il Consiglio ha inoltre affermato che subordinare i pagamenti dei bonus da parte del distributore al solo momento in cui riceve il rimborso CSEA priverebbe i venditori e i clienti finali delle tutele previste dal legislatore, violando principi costituzionali.

Con la sentenza n. 8125/2025, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Miwa Energia e respinto quello di Sidigas, riformando parzialmente la pronuncia di primo grado. Viene così integralmente respinto il ricorso originario di Sidigas, riaffermando l’obbligo di erogazione e fatturazione dei bonus dovuti a Miwa Energia. Le spese di lite del doppio grado sono state compensate per la complessità e novità della causa. Dal punto di vista economico, la decisione conferma il diritto di Miwa a ricevere la somma di 307.145,46 euro, oltre agli importi futuri relativi ai bonus, garantendo continuità nell’erogazione degli aiuti sociali ai clienti finali e ritmo regolare nei flussi finanziari tra operatori della filiera del gas.