Letti di terapia intensiva: Hill-Rom ottiene l’ottemperanza la ASL dovrà rivalutare l’offerta
Pubblicato il: 10/22/2025
Gli avvocati Marcello Clarich e Andrea Nardi hanno assistito Hill-Rom S.p.A., l'avvocato Maurizio De Nardis ha rappresentato l'Azienda Sanitaria Locale di Pescara. L'avvocato Tiziano Ferrante ha difeso Malvestio spa.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per l'Abruzzo, sezione di Pescara, con la sentenza n. 372/2025 (ric. n. 163/2025), si è pronunciato sul contenzioso instaurato da Hill-Rom spa nei confronti dell'Azienda Sanitaria Locale di Pescara e della società Malvestio spa. Il caso riguarda la vicenda della gara d’appalto per la fornitura di letti di degenza (lotto 4 – letti di terapia intensiva) bandita dalla ASL di Pescara. Hill-Rom, risultando soccombente nella nuova riaggiudicazione del lotto a favore di Malvestio, ha agito per l’ottemperanza del giudicato formatosi sulla precedente sentenza n. 22/2024 dello stesso TAR, confermata in appello, con cui era stata annullata la prima aggiudicazione a Malvestio spa.
La vicenda trae origine dalla gara bandita dalla ASL di Pescara per la fornitura di letti di degenza, in cui Malvestio era risultata aggiudicataria del lotto 4. Tale aggiudicazione era stata rimossa dal TAR Abruzzo con sentenza n. 22/2024, confermata in sede di appello, per cui la Commissione era stata chiamata a rivalutare le offerte tecniche, nello specifico limitandosi ai quattro criteri oggetto delle censure accolte in giudizio. Tuttavia, la ASL ha adottato una nuova delibera di aggiudicazione (n. 384 del 18 marzo 2025), ancora a favore di Malvestio, che Hill-Rom ha impugnato per violazione del giudicato.
In attuazione di tale giudicato, Hill-Rom ha infatti lamentato che la Commissione, nella sua nuova valutazione, non si era attenuta alle precise direttive della precedente sentenza: aveva proceduto a una rivalutazione generale e non circoscritta ai soli quattro criteri contestati, aveva introdotto ulteriori subcriteri e aveva ignorato il merito delle carenze tecniche dell’offerta di Malvestio già riconosciute dal giudice amministrativo. In subordine, Hill-Rom ha contestato anche nel merito la regolarità della delibera di riaggiudicazione, lamentando, tra le altre cose, violazione di legge e disparità di trattamento. Malvestio, da parte sua, si è costituita per il rigetto ma ha anche proposto ricorso incidentale, chiedendo l’esclusione di Hill-Rom per presunte irregolarità della sua offerta. La ASL di Pescara ha contestato l’infondatezza del ricorso principale.
La pronuncia oggetto di questo articolo segue una precedente fase contenziosa conclusasi con l’annullamento dell’aggiudicazione iniziale a Malvestio (sentenza TAR n. 22/2024). A seguito di tale giudicato, la Commissione di gara era nuovamente intervenuta con la delibera n. 384/2025, che però è stata nuovamente impugnata da Hill-Rom per la mancata esecuzione corretta del giudicato.
Punto centrale della decisione è stato il riconoscimento da parte del TAR di una triplice violazione del giudicato precedente da parte della stazione appaltante: 1) l’offerta tecnica doveva essere rivalutata solo con riferimento ai quattro criteri oggetto di censura e non su tutta la griglia di valutazione; 2) non era consentito suddividere ulteriormente i subcriteri già oggetto di statuizione nel giudicato; 3) la Commissione non ha rispettato il principio, affermato nella precedente sentenza, secondo cui alcuni elementi migliorativi richiesti dalla lex specialis non erano stati soddisfatti da Malvestio e non era applicabile il criterio di equivalenza. Il ricorso incidentale di Malvestio è stato invece dichiarato inammissibile in quanto estraneo al ristretto ambito del giudizio di ottemperanza.
Il TAR ha pertanto accolto il ricorso di Hill-Rom, dichiarando nulla la delibera di aggiudicazione n. 384/2025 ex art. 21-septies della legge 241/1990 e ordinando all’Amministrazione di procedere entro 90 giorni ad una nuova rivalutazione dell’offerta, attenendosi rigorosamente a quanto stabilito dal giudicato. È stata altresì riservata, in caso di inottemperanza, la nomina di un commissario ad acta. L’Amministrazione resistente e la controinteressata sono state condannate, in parti uguali, a rifondere a Hill-Rom le spese, liquidate in euro 4.000,00 oltre accessori. La sentenza produce la conseguenza immediata del venir meno della nuova aggiudicazione a Malvestio e impone un nuovo esame delle offerte secondo le stringenti indicazioni del TAR.

