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Catapano S.r.l. vede confermata l’aggiudicazione nella fornitura per l’Arma dei Carabinieri


Pubblicato il: 10/29/2025

L’avvocato Luigi Seccia ha assistito Industria Confezioni Montecatini – In.Co.M. S.p.a. Gli avvocati Silvia Lanzaro e Daniele Bracci hanno rappresentato Catapano S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, ha pronunciato la sentenza n. 8145/2025, pubblicata il 21 ottobre 2025 (RG n. 2474/2025), su una complessa controversia relativa alla procedura per la fornitura di materiali di vestiario ed equipaggiamento per l’Arma dei Carabinieri per il quadriennio 2024/2027. Il contenzioso, avviato da Industria Confezioni Montecatini (In.Co.M. S.p.a.) – in proprio e come mandataria di un costituendo RTI con Nova Mosilana – era volto a impugnare l’aggiudicazione del lotto 3 (50.000 pantaloni corti estivi con banda per NRM e 65.000 pantaloni lunghi estivi, per un valore complessivo di 5.630.800 euro) in favore della concorrente Catapano S.r.l.

La società ricorrente aveva contestato in primo grado l’aggiudicazione, sollevando diversi motivi di censura, tra cui la presunta mendacità delle dichiarazioni rese da Catapano nella fase di gara e la non corretta inclusione dei costi relativi ad accessori (fodere e teline) e oneri generali nei corrispettivi dovuti alle ausiliarie delle imprese avvalse.

In.Co.M. sosteneva inoltre vizi nella motivazione del provvedimento di aggiudicazione, lamentando di non aver avuto accesso completo alla documentazione rilevante. Il Tribunale amministrativo regionale per il Lazio (sentenza n. 2949/2025) aveva respinto in toto le censure di In.Co.M., che si era quindi rivolta in appello riproponendo tutte le doglianze già sollevate in primo grado e insistendo sulla richiesta di esclusione di Catapano dalla procedura. Catapano S.r.l. e il Ministero della Difesa si sono costituiti in appello per la conferma dell’aggiudicazione.

Il Consiglio di Stato ha ripercorso l’intera vicenda, soffermandosi in particolare sul regime contrattuale con le società ausiliarie Danzo, Titanus e Utexbel e sulla natura dei materiali forniti. Il Collegio ha chiarito che la fornitura di fodere e teline, benché qualificate come accessori da In.Co.M., costituisce invece parte integrante dei tessuti funzionali alla realizzazione dei pantaloni ed è pertanto correttamente ricompresa sia nelle attività sia nei corrispettivi previsti nei contratti di avvalimento e nelle analisi dei costi presentate da Catapano. Le dichiarazioni di Utexbel, prodotte dall’appellante, sono state ritenute prive di forza probatoria e, comunque, non in grado di intaccare la piena congruenza dell’offerta dell’aggiudicataria. Sul piano giuridico, la decisione si fonda sull’interpretazione sistematica delle attività oggetto dei contratti di avvalimento e sulla qualificazione delle componenti tessili come elementi essenziali, non accessori, dell’offerta.

Il Collegio ribadisce inoltre il principio per cui anche un utile minimo o persino nullo in gara è sufficiente a garantire la congruenza dell’offerta, non essendo richiesta ex lege una soglia minima di utilità economica. In merito alla motivazione dell’aggiudicazione, il Consiglio di Stato sottolinea come l’atto fosse adeguatamente supportato dalla documentazione a disposizione delle parti, escludendo vizi di illogicità o difetto istruttorio.

La sentenza respinge dunque integralmente l’appello proposto da In.Co.M., confermando la legittimità dell’aggiudicazione in capo a Catapano S.r.l. e la correttezza della decisione di primo grado. Sotto il profilo economico, la pronuncia comporta la condanna di In.Co.M. al pagamento, in favore sia di Catapano S.r.l. sia del Ministero della Difesa, delle spese processuali quantificate in euro 4.000 ciascuno, oltre oneri di legge.