Il Consorzio Stabile Aurora si aggiudica il lotto 6B grazie all’interpretazione univoca dell’offerta
Pubblicato il: 10/29/2025
Gli avvocati Paolo Cantile e Donato Lettieri hanno assistito Pellegrini Consolidamenti, Esseti Sistemi e Tecnologie ed Edil Tecno Scavi. Gli avvocati Giorgio Fraccastoro e Alice Volino hanno rappresentato Autostrade per l’Italia. Gli avvocati Francesco Lilli e Fabio Massimo Pellicano hanno affiancato il Consorzio Stabile Aurora.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8155/2025, ha definito il contenzioso avente ad oggetto la procedura di affidamento dei lavori per la sistemazione delle tratte autostradali (lotto 6B, CIG 9714185F0B), il cui oggetto ruotava intorno all’interpretazione di un’offerta economica in cui vi era divergenza tra il ribasso indicato in lettere e quello espresso in cifre. Il giudizio, iscritto al n. 2643/2025 R.G., ha visto coinvolti, quali parti principali, il raggruppamento temporaneo di imprese formato da Pellegrini Consolidamenti, Esseti Sistemi e Tecnologie ed Edil Tecno Scavi, Autostrade per l’Italia S.p.A. quale stazione appaltante e Consorzio Stabile Aurora.
La vicenda trae origine dall’impugnazione da parte del Consorzio Stabile Aurora dell’aggiudicazione del lotto 6B in favore del RTI Pellegrini Consolidamenti, Esseti Sistemi e Tecnologie, Edil Tecno Scavi. L’offerta economica presentava una discordanza tra il ribasso espresso in lettere (17,17%) e quello in cifre (26,11%). Il Consorzio Stabile Aurora deduceva violazioni alla normativa sugli appalti pubblici e lamentava eccesso di potere da parte della commissione aggiudicatrice, che aveva privilegiato il ribasso indicato in lettere. Il ricorso è stato poi riunito ad analogo gravame proposto da altri concorrenti.
In primo grado, il Tribunale amministrativo regionale della Campania aveva dichiarato inammissibile il ricorso incidentale del RTI Pellegrini e accolto il ricorso del Consorzio Stabile Aurora, ritenendo che nel caso in esame si dovesse dare rilievo al ribasso espresso in cifre, in quanto risultava evidente che l’indicazione in lettere era frutto di un errore materiale, agevolmente correggibile in virtù di criteri di buona fede e di interpretazione degli atti negoziali. Conseguentemente, Autostrade per l’Italia procedeva all’aggiudicazione del lotto in favore di Aurora, malgrado l’impugnazione del RTI Pellegrini anche avverso la nuova aggiudicazione.
Nel successivo grado di giudizio, il Consiglio di Stato si è trovato a valutare la questione sottesa all’applicazione dell’art. 17.1 del disciplinare di gara, laddove prevede la prevalenza dell’indicazione in lettere sull’offerta economica in caso di discrepanza con le cifre. L’appellante sosteneva che tale regola dovesse essere applicata rigidamente, senza possibilità di correzione, e che il mancato rispetto integrasse una disparità di trattamento tra i concorrenti.
Tuttavia, il Consiglio di Stato ha evidenziato come, anche nelle gare pubbliche, si debba far prevalere un approccio ermeneutico che tenga conto della reale volontà negoziale espressa dal concorrente, alla luce dei principi di buona fede (art. 1366 c.c.) e di interpretazione sistematica (art. 1363 c.c.). Anche qualora la lex specialis indichi la prevalenza formale dell’offerta in lettere, questa deve essere coordinata con i principi di diritto civile, soprattutto in presenza di chiari elementi che attestano un refuso privo di ambiguità. Nel caso concreto, la documentazione economica presentata dal Consorzio Stabile Aurora aveva fornito elementi certi (quale il prezzo offerto e la percentuale di utile corrispondente) che consentivano di escludere in modo assoluto che la volontà fosse quella espressa dalle lettere piuttosto che dalle cifre. L’indicazione errata in lettere è stata quindi considerata un mero refuso, privo di incidenza sull’effettivo contenuto dell’offerta.
In conclusione, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello del RTI Pellegrini Consolidamenti, confermando la legittimità dell’aggiudicazione in favore del Consorzio Stabile Aurora. Sul piano economico, la decisione comporta la definitiva assegnazione del lotto 6B al Consorzio Aurora, mentre le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in ragione della complessità della questione sottoposta al vaglio giurisdizionale.

