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Il Ministero della Giustizia ottiene conferma al Consiglio di Stato sul diniego di revisione prezzi nel contratto pasti penitenziari


Pubblicato il: 10/30/2025

L’avvocato Luca Tozzi ha rappresentato Sirio S.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato il 21 ottobre 2025 sull'appello n. 7616/2024 promosso da Sirio S.r.l. contro il Ministero della Giustizia, il Dipartimento Amministrazione Penitenziaria - Provveditorato Regionale Emilia Romagna e Marche, a seguito della sentenza del TAR Emilia-Romagna (Parma), n. 228/2024.

L'appello scaturisce dalla vicenda relativa all'affidamento del servizio di fornitura di generi alimentari destinati ai pasti dei detenuti degli Istituti Penitenziari di Parma e Piacenza, nell'ambito di un contratto stipulato il 15 giugno 2022 per la durata di 30 mesi. Sirio S.r.l., aggiudicataria dell'appalto, aveva presentato il 25 luglio 2023 istanza di revisione prezzi a causa delle mutate condizioni di mercato. L'Amministrazione aveva respinto tale richiesta, decisione a sua volta impugnata davanti al TAR, che aveva confermato la legittimità del diniego.

Il TAR aveva rigettato il ricorso di Sirio S.r.l., sostenendo che la revisione prezzi non fosse obbligatoria in assenza di apposita clausola contrattuale e che la Stazione appaltante non fosse tenuta ad avviare alcuna istruttoria in tal senso, vista la disciplina prevista dal d.lgs. 50/2016.

Davanti al Consiglio di Stato, Sirio S.r.l. ha reiterato le proprie censure, eccependo errori in diritto e in motivazione, la violazione dell’art. 106 d.lgs. 50/2016, della disciplina sulla revisione prezzi, il difetto di istruttoria da parte della P.A. e la non conformità della disciplina nazionale ai principi costituzionali e comunitari, nonché invocando l’integrazione contrattuale ex lege o per effetto di buona fede contrattuale.

Il Consiglio di Stato ha nuovamente confermato che la revisione dei prezzi nei contratti pubblici stipulati ai sensi del d.lgs. 50/2016 è ammessa solo se espressamente prevista da una clausola chiara ed inequivoca nei documenti di gara. L’assenza di tale clausola rende infondata la pretesa della ricorrente, escludendo ogni automatismo per effetto di altri principi o norme civili. Altresì è stata esclusa la possibilità di applicare la revisione per via analogica rispetto a discipline sopravvenute o di invocare un generale obbligo di rinegoziazione o eterointegrazione contrattuale con strumenti di revisione automatici o basati su indici ISTAT. La disciplina italiana è risultata compatibile con il diritto europeo, stante il pronunciamento della Corte di Giustizia UE in materia.

Il giudizio si è chiuso con la reiezione dell’appello proposto da Sirio S.r.l., confermando integralmente la sentenza del TAR Emilia-Romagna. Sirio S.r.l. è stata inoltre condannata al pagamento delle spese di lite, quantificate in 4.000 euro oltre accessori. La pronuncia ribadisce l’inderogabilità delle regole sulla revisione prezzi nei contratti pubblici stipulati nel periodo di vigenza del d.lgs. 50/2016, salvo esplicita previsione nei documenti di gara e nei relativi contratti.