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Comune di Gaeta vede confermata l'esclusione in appalto di tesoreria


Pubblicato il: 10/30/2025

L'avvocato Umberto Gentile ha rappresentato Gestione Tesoreria e Tributi (GeTeT) s.p.a. Gli avvocati Daniela Piccolo e Annamaria Rak hanno assistito il Comune di Gaeta.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha esaminato il ricorso in appello n. 2054/2025 promosso dalla società Gestione Tesoreria e Tributi s.p.a. (GeTeT) contro la sentenza n. 839/2024 del TAR Lazio, sezione di Latina. L’oggetto del contenzioso riguarda l’esclusione della GeTeT dalla procedura di gara (CIG A02178A1AC) per l’affidamento quinquennale del servizio di tesoreria comunale indetta dalla Centrale Unica di Committenza dei Comuni di Formia, Gaeta e Minturno 'Riviera di Ulisse', con il Comune di Gaeta tra i principali soggetti coinvolti.

La controversia trae origine dalla determinazione dirigenziale n. 1044 del 21 giugno 2024, con la quale GeTeT era stata esclusa dalla procedura di gara per la presunta carenza dei requisiti tecnico-professionali richiesti dal disciplinare di gara agli artt. 6.1, lett. b) e 6.3. Secondo la Stazione appaltante, infatti, il servizio pregresso svolto da GeTeT presso il Comune di Trentola Ducenta non soddisfaceva il requisito relativo alla popolazione minima (20.000 abitanti), poiché, sulla base dei dati ISTAT, tale soglia non risultava raggiunta in modo continuativo nell'arco temporale richiesto. Inoltre, altro profilo di esclusione era legato alla mancata qualificazione, secondo la normativa, tra i soggetti abilitati a svolgere servizi di tesoreria per enti locali.

In primo grado, il TAR ha respinto il ricorso della società, rilevando, tra l’altro, anche profili circa la continuità giuridica e la forma societaria al 25 febbraio 1995 (requisito per i tesorieri non bancari), e affermando la correttezza della verifica circa la popolazione comunale. GeTeT ha quindi proposto appello, contestando la lettura della normativa e del disciplinare di gara, sollevando questioni sulla modalità di calcolo della popolazione e sulla validità dei dati ISTAT rispetto a certificazioni comunali.

Nel giudizio d’appello, il Consiglio di Stato ha analizzato i motivi della società appellante, affrontando le questioni relative sia alla continuità societaria e alla forma giuridica, sia, soprattutto, agli aspetti inerenti il requisito di capacità tecnico-professionale, considerato decisivo dalla Sezione. In particolare, è stato ribadito che la verifica della consistenza della popolazione deve basarsi sui dati ISTAT, che rivestono valore legale ai sensi dell’art. 156 del TUEL e delle relative deliberazioni della Corte dei Conti. La Commissione di gara, dunque, ha correttamente utilizzato tali dati per accertare che, nel triennio rilevante, la popolazione del Comune di Trentola Ducenta era inferiore ai 20.000 abitanti in misura tale da non soddisfare il requisito previsto. Viene chiarito che la lex specialis riferisce l’operatività del requisito all’intero arco temporale triennale e non ad un singolo anno della prestazione. In presenza di motivazioni plurime per l’esclusione, la legittimità anche di una sola di esse rende irrilevanti le altre censure.

Il Consiglio di Stato ha quindi respinto l’appello di GeTeT s.p.a. e confermato la decisione del TAR con diversa motivazione, rimarcando la legittimità del provvedimento di esclusione. Dal provvedimento non discendono aggiudicazioni e non sono state liquidate spese di lite, che sono state compensate integralmente tra le parti. Sul piano economico, la società ricorrente resta dunque esclusa dalla procedura e non acquisisce il contratto d’appalto, mentre sul piano giuridico viene rimarcato il rilievo dei requisiti tecnici da interpretarsi secondo i criteri ufficiali previsti dalla normativa vigente.

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