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M. Pavani Segnalamento Ferroviario si conferma aggiudicataria nella fornitura di armadi ferroviari


Pubblicato il: 10/30/2025

L’avvocato Simone Uliana ha assistito M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l.; l’avvocato Tommaso Di Nitto ha rappresentato Rete Ferroviaria Italiana s.p.a.; l’avvocato Laura Gentili ha rappresentato Thermit Italiana s.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8175/2025 (RG 1994/2025), si è pronunciato sul ricorso proposto da Thermit Italiana s.r.l. contro Rete Ferroviaria Italiana s.p.a. e M. Pavani Segnalamento Ferroviario s.r.l. in relazione alla procedura di gara DAC.0078.2024 (CIG B1CA237750), lotto 3, per la fornitura di Armadi di Piazzale. La controversia trae origine dall’aggiudicazione della gara, impugnata dalla seconda classificata, Thermit, che sollevava dubbi sulla congruità e legittimità dell’offerta risultata vincitrice.

Attraverso la ricostruzione del procedimento emerge che la gara era stata indetta da RFI secondo il criterio del minor prezzo e articolata su tre lotti. La società Pavani risultava aggiudicataria del lotto 3 con un ribasso del 40,89% rispetto alla base d’asta, mentre Thermit si era collocata al secondo posto. Durante la valutazione delle offerte, la Commissione di gara aveva avviato la verifica di anomalia anche sull’offerta di Pavani, richiedendo chiarimenti circa i costi di manodopera, attrezzature e spese generali. All’esito, aveva ritenuto la documentazione in regola e l’offerta sostenibile. In seguito, la definitiva aggiudicazione veniva formalmente comunicata.

Thermit impugnava tale decisione innanzi al TAR Lazio, contestando la presunta sottostima dei costi della manodopera e la violazione del principio di immodificabilità dell’offerta, anche alla luce dell’entrata in vigore delle nuove previsioni retributive del CCNL Metalmeccanico. La società ricorrente contestava altresì che la rimodulazione delle spese generali e alcuni preventivi presentati in fase di verifica comportassero una ulteriore differenza e supposta illegittimità nell’offerta economica dell’aggiudicataria. Il TAR, con sentenza n. 2335/2025, rigettava il ricorso, ritenendo infondate le censure e affermando la sostanziale corrispondenza della documentazione presentata ai parametri normativi e contrattuali vigenti al momento della gara.

Il giudizio avanti il TAR veniva impugnato da Thermit con tre articolate censure oggetto della decisione del Consiglio di Stato. La società appellante sosteneva che la sentenza fosse erronea in relazione all’applicazione dei nuovi minimi contrattuali, all’asserita variabilità del prezzo offerto in gara rispetto alle successive giustificazioni, alla presunta sottostima di alcuni costi. M. Pavani e RFI si sono costituite chiedendo l’integrale rigetto dell’appello.

Nel valutare gli elementi giuridici della controversia, il Consiglio di Stato ha confermato quanto già deciso dal TAR, evidenziando che i costi della manodopera dichiarati da Pavani fossero allineati alle tabelle ministeriali vigenti alla presenta-zione delle offerte. Il Collegio ha sottolineato inoltre come la rimodulazione delle spese generali non abbia inciso sull’importo complessivo offerto, ma sia stata assorbita da una riduzione dell’utile d’impresa. Nessuna violazione è stata ricavata rispetto ai principi di immodificabilità dell’offerta o di corretta valutazione della sostenibilità economica, anche considerando le contestazioni sui singoli preventivi di materiali.

La sentenza definitiva ha respinto l’appello di Thermit, confermando l’aggiudicazione in favore di Pavani. Sotto il profilo economico, il giudice ha condannato la società Thermit alla rifusione delle spese di lite del grado, quantificate in euro 4.000,00 per ciascuna delle parti costituite. Dal punto di vista giuridico, la decisione rende definitiva la legittimità dell’aggiudicazione, stabilendo che la congruità dell’offerta deve essere valutata rispetto ai parametri vigenti al momento di presentazione delle offerte e che eventuali incrementi contrattuali sopravvenuti rilevano solo per l’eventuale fase esecutiva o per i rimedi manutentivi del contratto.