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Fenix Consorzio ottiene l'annullamento dell'aggiudicazione per difetto di regolarità fiscale dell'RTI rivale


Pubblicato il: 10/30/2025

Gli avvocati Lorenzo Lentini e Italo Rocco hanno assistito Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l.; l'avvocato Andrea Abbamonte ha rappresentato Pagano S.p.a. (capogruppo RTI); l'avvocato Francesco Maria Caianiello ha rappresentato Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti – ACAMIR.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8187/2025, pubblicata il 22 ottobre 2025 (RG 4713/2025), è intervenuto su una complessa vicenda di appalti pubblici che ha visto protagonista Fenix Consorzio Stabile s.c. a r.l., impugnante nei confronti dell’Agenzia Campana Mobilità Infrastrutture e Reti (ACAMIR), della Pagano S.p.a. (capogruppo di RTI con Santacroce s.r.l. e Costruzioni Generali Santangelo s.r.l.), e di altre parti.

La selezione oggetto di lite era stata indetta nel marzo 2023 per l’affidamento dell’appalto integrato relativo all’aumento di resilienza della rete stradale Fondovalle Calore. La gara venne aggiudicata a fine dicembre 2023 al costituendo RTI Pagano S.p.a., Santacroce s.r.l. e Costruzioni Generali Santangelo s.r.l. Fenix, secondo graduato, ha contestato l’aggiudicazione, deducendo la mancanza di regolarità fiscale di una delle imprese del raggruppamento vincitore (Santangelo), alla luce di un debito tributario di significativa entità.

In primo grado, il TAR Campania-Salerno aveva inizialmente respinto le censure con sentenza 21 maggio 2024 n. 1110, e successivamente, invitato la stazione appaltante a verificare la rilevanza delle violazioni tributarie in capo a Santangelo. Successivamente, la gara tornava in istruttoria e, all’esito di nuove certificazioni acquisite dall’Agenzia delle Entrate a dicembre 2024, ACAMIR confermava l’efficacia dell’aggiudicazione. Fenix ricorreva nuovamente e il TAR, con sentenza 29 maggio 2025 n. 995, respingeva ancora. Da qui il ricorso in Consiglio di Stato.

Il Consiglio di Stato ha accolto le argomentazioni di Fenix affermando in diritto che la società Santangelo risultava carente del requisito della regolarità fiscale già dalla scadenza del termine per impugnare l’atto impositivo (17 febbraio 2024). Il debito tributario di €618.194 – non contestato nella sua sorte capitale davanti al giudice tributario – era divenuto definitivamente accertato, con la conseguenza che il raggruppamento aggiudicatario risultava privo di un requisito essenziale e insostituibile per la partecipazione e la prosecuzione nella gara d’appalto pubblica. Né la richiesta di rateizzazione, né le certificazioni dell’Agenzia delle Entrate, hanno potuto sanare tale difetto, in quanto il possesso continuativo dei requisiti va mantenuto senza soluzione di continuità e non può essere ricostituito ex post per atti successivi.

La sentenza ha annullato l’aggiudicazione in favore del RTI guidato da Pagano S.p.a. e ha condannato in solido ACAMIR e Pagano S.p.a. a rifondere le spese processuali a Fenix, liquidate in €6000 oltre accessori di legge. Da tale pronuncia discende la necessità, per la stazione appaltante, di riconsiderare l’affidamento dell’appalto alla luce dell’esclusione automatica dell’originario raggruppamento aggiudicatario, ponendosi anche rilievi di natura economica per le parti coinvolte.