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Il Consorzio Idrotermale conferma l'annullamento della gara piscina Goccioloni


Pubblicato il: 10/30/2025

L’avvocato Donato Lettieri ha rappresentato il Consorzio Idrotermale di Telese Terme e San Salvatore Telesino. L’avvocato Paolo Cantile ha assistito Gallo Costruzioni s.r.l.

Il contenzioso riguarda la procedura di gara indetta dal Consorzio Idrotermale di Telese Terme e San Salvatore Telesino per l’affidamento dell’appalto integrato della progettazione esecutiva e dei lavori di ristrutturazione della piscina Goccioloni e delle aree esterne. La controversia, iscritta al n. 3683/2025 del registro generale presso il Consiglio di Stato (Sezione Quinta), vede come appellante la società Gallo Costruzioni s.r.l., prima classificata nella graduatoria della gara annullata, e come resistente il Consorzio Idrotermale. L’appello è stato deciso con la sentenza n. 8188, pubblicata il 22 ottobre 2025.

La vicenda è sorta a seguito dell’annullamento, da parte dell’amministrazione, della gara bandita per la ristrutturazione della piscina. L’annullamento era stato determinato dal riscontro di un’erronea determinazione dei compensi previsti per i progettisti nelle basi d’asta della procedura. Gallo Costruzioni, risultata prima in graduatoria, aveva impugnato l’atto di annullamento e gli atti connessi, sostenendo che la presunta erroneità non fosse tale da inficiarne l’intera legittimità della gara e chiedendo, altresì, il risarcimento dei danni subiti per il legittimo affidamento maturato in quanto primo classificato.

Il Tribunale amministrativo regionale della Campania aveva respinto il ricorso di Gallo Costruzioni, ritenendo legittimo l’annullamento in autotutela da parte dell’amministrazione a fronte della rilevata ambiguità sugli importi a base d’asta, oltre a escludere l’esistenza di affidamento tutelabile in capo alla prima classificata e la sussistenza di danni risarcibili. Avverso tale pronuncia, la società ha proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, deducendo vari motivi di violazione di legge, di principio di buona fede e di correttezza, nonché la mancata comunicazione dell’avvio del procedimento.

Gli elementi giuridici centrali individuati dal Consiglio di Stato riguardano l’univoca previsione, all’interno del disciplinare di gara, di un importo per la progettazione largamente superiore a quello effettivamente dovuto, tale da configurare una situazione di ambiguità grave e giustificare l’annullamento dell’intera procedura in autotutela. È stato inoltre ribadito che la posizione di primo classificato non attribuisce un affidamento tutelabile né un diritto alla comunicazione dell’avvio del procedimento, in assenza di un’aggiudicazione definitiva. Inoltre, il Collegio ha evidenziato l’insufficienza probatoria in ordine alla natura e alla quantificazione di eventuali danni lamentati dalla ricorrente.

Il Consiglio di Stato ha pertanto rigettato l’appello proposto da Gallo Costruzioni, confermando la piena legittimità dell’azione amministrativa del Consorzio Idrotermale e respingendo anche le richieste risarcitorie. Le spese del giudizio, quantificate in 3.000 euro oltre accessori di legge, sono state poste a carico dell’appellante e attribuite al difensore del Consorzio Idrotermale. Con questa decisione, resta consolidato l’annullamento della gara per l’appalto della piscina Goccioloni e la posizione giuridica del Consorzio Idrotermale emerge integralmente tutelata.