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Ksm s.p.a. ottiene la riforma della sentenza TAR nel contenzioso sugli appalti di vigilanza


Pubblicato il: 10/30/2025

Gli avvocati Angelo Clarizia ed Enzo Perrettini hanno assistito Ksm s.p.a. Gli avvocati Agatino Cariola e Carmelo Floreno hanno rappresentato Mondialpol Security s.p.a. ed Europolice s.r.l. unipersonale.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con sentenza n. 8189/2025 (ricorso n. 4629/2025), ha deciso il contenzioso tra Ksm s.p.a., aggiudicataria di un lotto dell’appalto Consip per servizi di vigilanza armata presso il Ministero della Giustizia, e le società Mondialpol Security s.p.a. ed Europolice s.r.l. unipersonale. Il procedimento, sorto dalla procedura CIG 81647905DA, aveva già visto l'intervento del TAR Lazio (sentenza n. 4545/2025) che, accogliendo il ricorso di Mondialpol ed Europolice, aveva annullato l’aggiudicazione a Ksm s.p.a. per l’asserita incongruità dell’offerta.

La vicenda nasce dalla contestazione, da parte delle due società escluse (Mondialpol ed Europolice), dell’aggiudicazione a Ksm s.p.a. del lotto 33 della gara Consip. Le ricorrenti lamentavano, tra l’altro, la violazione degli obblighi di fatturato richiesti e, soprattutto, la mancata previsione della c.d. clausola sociale per il personale addetto presso il Tribunale di Gela. Secondo le ricorrenti, questa omissione avrebbe determinato un’inadeguatezza insostenibile dell’offerta economica di Ksm, in particolare relativamente ai costi della manodopera e all’esclusione della tutela occupazionale dei lavoratori in uscita.

Il TAR Lazio, in primo grado, aveva ritenuto fondata la censura relativa alla mancata previsione della clausola sociale per il personale presso il Tribunale di Gela, annullando l’aggiudicazione e aprendo la strada a una possibile riedizione della gara o subentro delle ricorrenti. Ksm aveva proposto appello davanti al Consiglio di Stato, contestando la decisione del giudice di prime cure.

Il Consiglio di Stato, nel valutare l’appello, ha approfondito il tema della c.d. clausola sociale e delle sue ricadute sulle offerte economiche nelle gare pubbliche. Si è dato atto che, pur in presenza di una legge di gara che richiama la clausola sociale, quest’ultima va interpretata in modo elastico come principio di tendenziale tutela occupazionale, senza alcun obbligo di integrale riassorbimento del personale in uscita né di mantenimento delle condizioni contrattuali. Gli operatori economici possono, quindi, riassorbire parzialmente il personale o inserirlo in altre commesse, senza che ciò incida automaticamente sulla congruità dell’offerta. Secondo i giudici, nessuna disposizione imponeva l’immediata impugnazione della legge di gara per la carenza della clausola sociale e, in concreto, la scelta di Ksm di impiegare propri lavoratori o quelli riassunti da Caltanissetta era legittima e conforme al quadro normativo.

La decisione del Consiglio di Stato ha evidenziato che le motivazioni su cui il TAR Lazio aveva fondato l’annullamento non erano idonee a sostenere la domanda delle ricorrenti. In particolare, il mancato inserimento della clausola sociale per Gela non comprometteva la posizione giuridica degli operatori economici concorrenti; inoltre, l’utilizzo da parte di Ksm di lavoro straordinario entro i limiti di legge e la mancata inclusione di agevolazioni fiscali particolari non rendevano incongrua l’offerta. Per tali motivi l’appello di Ksm è stato accolto, la sentenza di primo grado è stata riformata e i ricorsi di Mondialpol ed Europolice sono stati respinti.

Dal punto di vista economico e giuridico, la conseguenza diretta della pronuncia è la conferma dell’aggiudicazione del lotto a Ksm s.p.a., con il venir meno di ogni effetto caducatorio sull’appalto e delle richieste risarcitorie delle originarie ricorrenti. Le spese del doppio grado sono state compensate in ragione della complessità e novità delle questioni trattate.