Comune di San Giovanni Valdarno legittima la revoca sulla proposta di project financing Italgeco
Pubblicato il: 10/31/2025
Gli avvocati Arturo Cancrini, Luca Tozzi, Francesco Vagnucci e Federico Tedeschini hanno assistito Italgeco s.c. a r.l.; l'avvocato Andrea Grazzini ha rappresentato il Comune di San Giovanni Valdarno.
La controversia in esame nasce dal ricorso presentato da Italgeco s.c. a r.l. contro il Comune di San Giovanni Valdarno, all’esito delle vicende sorte in seguito ad una procedura di project financing per la realizzazione di un tempio crematorio. L’appello (Consiglio di Stato, Sez. V, n. 8229/2025, R.G. n. 4222/2025) richiedeva la riforma della sentenza del TAR Toscana n. 345/2025, che aveva rigettato le domande di Italgeco relative alla revoca dell’aggiudicazione, all’esclusione dalla gara e al mancato riconoscimento di un indennizzo.
La vicenda prende le mosse dal febbraio 2020, quando Italgeco presenta una proposta ai sensi dell'art. 183 del d.lgs. 50/2016 per la concessione relativa al tempio crematorio. Dopo la dichiarazione di pubblico interesse e l’indizione della gara nel 2023, la procedura vede la partecipazione di Italgeco e del RTI guidato da SILVE S.p.A. Italgeco risulta inizialmente aggiudicataria, ma l’aggiudicazione viene impugnata da SILVE dinanzi al TAR Toscana, che rileva difetti istruttori e anomalie economiche, annullando dunque l’aggiudicazione. Nel frattempo, la procedura viene nuovamente avviata con l’esclusione di entrambi i concorrenti e, successivamente, la Giunta comunale revoca la dichiarazione di pubblico interesse sulla proposta di Italgeco.
In primo grado, il TAR Toscana rigetta tutte le pretese di Italgeco: viene giudicata legittima la revoca della dichiarazione di pubblico interesse e dell’aggiudicazione, viene negata ogni forma di indennizzo ex art. 21 quinquies L. 241/1990 nonché il rimborso previsto per il promotore ai sensi dell’art. 183 d.lgs. 50/2016. Italgeco propone quindi appello al Consiglio di Stato.
La decisione del Consiglio di Stato si fonda su alcuni snodi centrali della vicenda. Anzitutto, viene ribadito che la revoca della procedura da parte del Comune, a seguito dell’esclusione di entrambi i concorrenti e dell’assenza di fattibilità economica della proposta Italgeco, è compiutamente fondata e assistita da più motivazioni autonome, ciascuna delle quali sufficiente a giustificare il provvedimento. Sul piano giuridico, viene ricordato che l’esercizio del potere di revoca, come regolato dall’art. 21 quinquies L. 241/90, resta ampiamente discrezionale e insindacabile salvo abusi o irragionevolezze manifeste. La presenza di gravi discrasie nei dati economico-finanziari dell’offerta Italgeco – già accertate nella vicenda processuale – escludono ogni affidamento legittimo e, conseguentemente, inficiano qualsiasi pretesa indennitaria. Il Consiglio ricorda sia la distinzione tra indennizzo da revoca e da annullamento d’ufficio, sia l’impostazione più restrittiva prevista dal nuovo codice degli appalti, che rafforza la necessità di diligenza del partecipante all’appalto per fondare eventuali forme di ristoro.
Si giunge così al rigetto dell’appello di Italgeco, riscontrandosi l’insussistenza dei requisiti per la condanna dell’amministrazione al pagamento di indennizzo o rimborso da project financing. Rimane confermata la validità della revoca e degli atti connessi: nessun indennizzo o rimborso spetta ad Italgeco in assenza di affidamento incolpevole, avendo la società stessa determinato, con la propria condotta negligente, le ragioni della revoca. Dal punto di vista economico, ne consegue il definitivo diniego degli oltre 400.000 euro richiesti dall’appellante; sotto il profilo giuridico, la sentenza conferma l’ampiezza della discrezionalità amministrativa nella gestione di tali procedure e pone un limite alle tutela indennitaria quando manchi la diligenza del promotore. Le spese di lite sono state compensate in ragione della peculiarità della controversia.

