Banca d’Italia vince al CdS sulla trasparenza delle offerte tecniche
Pubblicato il: 10/31/2025
Gli avvocati Antonio Baldassarre e Raffaella Menzella hanno rappresentato la Banca d’Italia. Gli avvocati Roberto Invernizzi e Laura Pelizzo hanno assistito Jointly – il Welfare Condiviso s.r.l.
Con sentenza n. 8231/2025 pubblicata il 23 ottobre 2025, il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) si è pronunciato sul ricorso in appello presentato dalla Banca d’Italia (RG 1840/2025) nei confronti della società Jointly – il Welfare Condiviso s.r.l. La controversia prende le mosse dalla procedura aperta indetta dalla Banca d’Italia (CIG B228299C09) per l’affidamento della gestione di piani di flexible benefit per il proprio personale, nonché per quello della Consob e dell’Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato.
Jointly aveva partecipato alla gara risultando quinta classificata e aveva chiesto che parti significative della propria offerta tecnica fossero oscurate agli altri concorrenti, indicando genericamente la presenza di “segreti tecnici e commerciali”. La Banca d’Italia aveva invitato la società a dettagliare meglio le ragioni dell’oscuramento, ma Jointly non aveva fornito ulteriori specifiche. L’amministrazione, rilevando la genericità dell’istanza, decise di rendere disponibile l’offerta tecnica con oscuramenti limitati solo agli elementi per cui ricorrevano motivate esigenze di riservatezza. Jointly impugnava questa decisione dinanzi al TAR Lazio, lamentando l’insufficiente motivazione sul rigetto della richiesta di oscuramento e fondando le proprie doglianze anche su presunte incompatibilità della disciplina italiana con il diritto dell’Unione europea.
Il TAR Lazio, con sentenza n. 2051/2025, aveva accolto il ricorso di Jointly, ordinando alla Banca d’Italia l’oscuramento secondo le richieste della società. Il tribunale aveva dato una lettura estensiva della nozione di segretI tecnicI e commercialI, valorizzando la specificità settoriale e il patrimonio tecnico-imprenditoriale anche alla luce dell’evoluzione normativa e giurisprudenziale, sia nazionale sia europea. Inoltre, aveva ritenuto non rilevante la mancata replica di Jointly alla richiesta di chiarimenti formulata dalla stazione appaltante.
La Banca d’Italia ha proposto appello contestando la decisione di primo grado su diversi punti, in particolare sulla nozione e sul perimetro dei segreti tecnici e commerciali e sul bilanciamento tra trasparenza e tutela della riservatezza negli appalti pubblici. L’appellante, richiamando i principi normativi e giurisprudenziali, ha sostenuto che l’oscuramento può essere concesso solo in presenza di una comprovata, puntuale e motivata esigenza, facendo riferimento specifico all’articolo 98 del Codice della Proprietà Industriale e alle recenti sentenze del Consiglio di Stato (tra cui n. 1437/2021, n. 7650/2024, n. 6280/2025).
Il Consiglio di Stato ha condiviso la linea della Banca d’Italia, respingendo l’interpretazione estensiva adottata dal TAR. Il Collegio ha chiarito che la disciplina sull’accesso alle offerte nei primi cinque posti prevede che l’oscuramento venga concesso solo dove vi sia una dichiarazione motivata e comprovata di segreto tecnico o commerciale, non potendosi basare sull’affermazione generica della specificità settoriale o sul generico riferimento al know how aziendale. Inoltre, ha evidenziato come la posizione dell’operatore economico, partecipando a una gara pubblica, lo obblighi a una precisa indicazione e motivazione delle ragioni di riservatezza. In assenza di tali elementi, nel bilanciamento fra interessi, prevalgono trasparenza e parità di trattamento.
Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello della Banca d’Italia e riformando la sentenza del TAR Lazio, ha respinto il ricorso introduttivo presentato da Jointly, confermando così la legittimità della scelta dell’amministrazione di consentire l’accesso, limitando l’oscuramento alle sole informazioni effettivamente coperte da segreto. Le spese di lite sono state integralmente compensate tra le parti, in considerazione della peculiarità della controversia e delle argomentazioni sviluppate nei due gradi di giudizio.

