Il Consorzio Nautico Sant'Agnello si aggiudica la concessione del Porto di Marina di Cassano
Pubblicato il: 10/31/2025
Gli avvocati Giuliana Vosa e Paolo Vosa hanno assistito il Consorzio Nautico Sant'Agnello. L'avvocato Giovanni Nucifero ha assistito La Sales Square Imp-Exp di Pascucci William. Gli avvocati Vincenzo Capuano, Mario Sanino e Fabrizio Viola hanno rappresentato La Carena S.r.l.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8236/2025 (RG 1895/2025), pubblicata in data 23 ottobre 2025, ha posto fine a un articolato contenzioso in materia di concessioni demaniali marittime nella penisola sorrentina, respingendo l’appello di La Carena S.r.l. contro Regione Campania e altri controinteressati. Il procedimento trae origine dalla controversia relativa alla concessione n. 92/2015 concernente uno specchio acqueo del Porto di Marina di Cassano, nel Comune di Piano di Sorrento.
La vicenda riguarda la titolarità e la proroga della concessione demaniale affidata nel 2011 a La Carena S.r.l., rinnovata fino al 31 dicembre 2018. In prossimità della scadenza, La Carena S.r.l. richiedeva una proroga basandosi su diverse disposizioni legislative sopravvenute che hanno interessato la disciplina delle concessioni demaniali marittime, tra cui la legge n. 145/2018, la legge n. 118/2022 e il D.L. 131/2024. La Regione Campania, ritenendo insussistenti i presupposti per la proroga automatica, aveva indetto una nuova procedura ad evidenza pubblica nel dicembre 2018, a cui hanno partecipato diversi operatori economici, tra cui il Consorzio Nautico Sant'Agnello, Prisma s.r.l., e La Sales Square Imp-Exp di Pascucci William.
Dinanzi al TAR Campania, La Carena S.r.l. aveva impugnato la procedura e gli atti amministrativi connessi, sostenendo la vigenza ex lege della loro concessione, la non applicabilità della direttiva Bolkestein alle concessioni demaniali di porti turistici, e l'erroneità dei criteri adottati dalla Regione per la nuova selezione. Il Tribunale aveva tuttavia respinto integralmente il ricorso con sentenza n. 4981/2024, statuendo che non vi fosse alcun diritto alla proroga e che correttamente la Regione avesse proceduto con gara pubblica.
La Carena S.r.l. ha proposto appello al Consiglio di Stato lamentando, tra gli altri motivi, l'errata interpretazione delle leggi di proroga, la carenza di motivazione sui criteri adottati per l’assegnazione, la non applicabilità della direttiva Bolkestein al caso di specie e l’omesso esame delle ultime modifiche normative. I giudici di Palazzo Spada hanno confermato la sentenza di primo grado, sottolineando come la concessione n. 92/2015 fosse stata rilasciata tramite procedura concorrenziale nel 2015 e fosse ovviamente cessata il 31 dicembre 2018, senza che potessero trovarsi applicate le successioni delle proroghe legislative, tutte destinate a concessioni in essere in date antecedenti. Hanno, inoltre, ribadito la piena applicabilità della direttiva Bolkestein e dei principi eurounitari di concorrenza e trasparenza anche alle concessioni aventi ad oggetto specchi d’acqua per attività di nautica da diporto, escludendo l’automatismo di rinnovi e proroghe in assenza di pubblica evidenza.
La decisione si fonda su un’attenta ricostruzione delle norme di riferimento (d.l. n. 194/2009, l. n. 145/2018, l. n. 118/2022, d.l. 131/2024) e della giurisprudenza, delineando il perimetro oggettivo delle proroghe e delle procedure comparative richieste dalla normativa europea e nazionale. È stato decisivo il rilievo secondo cui il rinnovo della concessione del 2015 non si configurava come mera proroga della posizione precedente, ma come nuovo titolo frutto di gara, con la conseguente esclusione dai benefici delle successive proroghe automatiche.
Il Consiglio di Stato ha così definitivamente rigettato l’appello di La Carena S.r.l., confermando la legittimità dell’operato della Regione Campania e l’assegnazione della concessione al Consorzio Nautico Sant’Agnello quale mandatario dell’RTI. In conseguenza, La Carena è stata condannata a rifondere a ciascuna parte appellata spese pari a 3.000 euro per un totale di 9.000 euro. La sentenza, nel solco della giurisprudenza consolidata, ribadisce la stretta applicazione dei principi di concorrenza alle concessioni demaniali marittime, con effetti rilevanti per la prassi degli enti territoriali e degli operatori del settore.

