AMER Portella del Vento s.r.l. vince il contenzioso relativo al parco eolico Madonie
Pubblicato il: 10/27/2025
Gli avvocati Carlo Comandè, Enzo Puccio e Stefano Polizzotto hanno rappresentato AMER Portella del Vento s.r.l..
Nel contenzioso amministrativo iscritto al n. 673/2023 presso il Consiglio di Giustizia Amministrativa per la Regione Siciliana, AMER Portella del Vento s.r.l. ha impugnato la sentenza n. 1292/2023 del TAR Sicilia riguardante il diniego autorizzatorio per la realizzazione di un parco eolico da 29,40 MW nei Comuni di Polizzi Generosa e Castellana Sicula.
L'origine della controversia risiede nel progetto della AMER Portella del Vento, ostacolato da un parere negativo della Soprintendenza ai Beni Culturali e Ambientali di Palermo, il quale argomentava l'incompatibilità dell’impianto con la tutela paesaggistica e archeologica, sulla base dell’art. 3 del decreto del Presidente della Regione Siciliana 10 ottobre 2017 che individuava ampie aree come "non idonee" alla realizzazione di impianti eolici. Dopo approfondite interlocuzioni amministrative e la presentazione di varie controdeduzioni, la società aveva allargato i motivi di censura a differenze di trattamento rispetto ad altri parchi eolici e ad un impianto fotovoltaico autorizzati nella stessa area, e all’asserita genericità della disciplina regionale sulle aree non idonee.
Il TAR Sicilia, nel 2023, aveva respinto il ricorso della società, ritenendo legittimo il rigetto del progetto da parte degli enti regionali, con conseguente condanna alle spese. AMER Portella del Vento s.r.l. aveva dunque proposto appello al CGARS, insistendo sull’illegittimità della disciplina regionale e sui vizi di istruttoria e di motivazione degli atti impugnati. Nel corso del giudizio di secondo grado è stato anche disposto un approfondimento istruttorio tramite verificazione tecnica, affidata ad un professore di Archeologia dell’Università di Palermo.
L’esito decisivo della lite è dipeso da alcune questioni centrali: la normativa nazionale vieta che le Regioni individuino indiscriminatamente ampie zone come non idonee alla realizzazione di impianti FER senza un’analisi puntuale; il decreto regionale che aveva fondato il parere negativo della Soprintendenza era invece generale e preclusivo. È emerso inoltre che i provvedimenti amministrativi regionali non avevano motivato sulla possibilità di mitigazioni o soluzioni alternative, né tenuto in debito conto le osservazioni della società ricorrente. La verificazione tecnica ha infine chiarito che il rischio archeologico era limitato solo ad alcune limitate sottoparti dell’area progettuale, proponendo quindi soluzioni localizzate e specifiche.
La sentenza del Consiglio di Giustizia Amministrativa ha quindi accolto l’appello, annullando l’art. 3 del D.Pres.Reg. Sicilia 10 ottobre 2017 e gli atti adottati nei confronti del progetto di AMER Portella del Vento s.r.l., sia per genericità della disciplina regionale sia per difetti motivazionali e istruttori degli atti di diniego. La pronuncia ha effetto erga omnes rispetto all’annullamento dell’atto generale; ordina la pubblicazione del dispositivo sulle stesse modalità della normativa annullata, condanna le amministrazioni regionali appellate al rimborso delle spese legali (quantificate in 8.000 euro oltre accessori) e delle spese di verificazione tecnica (10.000 euro), oltre alla restituzione dei contributi unificati, prevedendo la ripartizione interna delle spese fra la Presidenza regionale e i relativi Assessorati. Il procedimento autorizzatorio sarà rimesso agli enti regionali per le valutazioni ulteriori alla luce della sentenza.

