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Solar MM ottiene l’annullamento del divieto agli impianti agrivoltaici a Fossalta


Pubblicato il: 10/27/2025

Gli avvocati Germana Lucia Riccarda Cassar e Ludovica Gennaro hanno assistito Solar MM s.r.l.; l’avvocato Emanuele Mazzaro ha rappresentato il Comune di Fossalta di Portogruaro.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto, Sezione Quarta, si è pronunciato sui ricorsi nn. 1454 e 1456 del 2024, presentati dalla società Solar MM s.r.l. contro il Comune di Fossalta di Portogruaro.

La vicenda riguardava la realizzazione di due impianti agrivoltaici denominati “Fossalta 1” e “Fossalta 2”, per una potenza ciascuno di 2492,88 kWp, su aree agricole del territorio comunale.

Oggetto iniziale del contendere erano i provvedimenti comunali di sospensione delle procedure autorizzative (PAS/SCIA), successivamente seguiti da dinieghi definitivi alla realizzazione degli impianti, motivati dalla perimetrazione delle aree agricole di pregio da parte della Città Metropolitana di Venezia.

Solar MM aveva avviato, nel luglio 2024, le procedure semplificate previste dalla normativa nazionale per i propri impianti, sui fondi considerati idonei secondo la disciplina vigente. Il Comune, dopo un primo incontro tecnico, aveva sospeso i procedimenti in attesa della definizione delle aree agricole di pregio e, una volta concluso l’iter di individuazione, aveva adottato provvedimenti di diniego, ritenendo che i progetti pendessero su suoli da tutelare e che, dunque, non potessero essere assentiti.

I ricorsi iniziali di Solar MM sono stati temporaneamente superati dall’adozione dei dinieghi definitivi, rispetto ai quali la società ha proposto motivi aggiunti, lamentando che le interdizioni fossero arrivate dopo il consolidamento del titolo abilitativo per silenzio-assenso, nonché che il Comune avrebbe imposto un divieto assoluto e generico incompatibile con la normativa nazionale e regionale.

Nella fase cautelare il TAR aveva già accolto le istanze di sospensione degli effetti dei provvedimenti comunali. Il Comune ha poi adottato i provvedimenti di diniego oggetto della presente sentenza. Il Tribunale ha dichiarato improcedibili i ricorsi originari per sopravvenuta carenza di interesse, focalizzando la propria decisione sui motivi aggiunti.

La decisione del TAR si è fondata su diversi punti giuridici. In particolare ha ritenuto che, secondo l’art. 6 del D.Lgs. 28/2011, il silenzio-assenso scatta trascorsi 30 giorni dalla richiesta di PAS senza un espresso provvedimento ostativo, e che la sospensione dei procedimenti non era operativa in area idonea ex lege ai sensi dell’art. 20, comma 8, lett. c-quater del D.Lgs. 199/2021.

Richiamando anche il quadro europeo e nazionale sulle energie rinnovabili, il TAR ha affermato che gli enti locali non possono frapporre ostacoli generici o aprioristici alla realizzazione di impianti FER (fonti energetiche rinnovabili) in aree individuate come idonee dalla legge: una limitazione siffatta si pone in contrasto con i princìpi statali e comunitari, oltre che con la giurisprudenza amministrativa e costituzionale. Inoltre, la legge regionale Veneto 17/2022, pur prevedendo le aree agricole di pregio come indicatori di presunta non idoneità, non esclude né interdice assolutamente l’insediamento di impianti agrivoltaici senza una concreta e motivata istruttoria sul progetto specifico.

Il TAR, dunque, ha accolto i ricorsi per motivi aggiunti, annullato i provvedimenti di divieto del Comune di Fossalta di Portogruaro e, per effetto, ha accertato l’avvenuta formazione dei titoli abilitativi in favore di Solar MM. Questo comporta la possibilità per la società di realizzare i due impianti previsti.

Sul piano economico, il Comune è stato condannato a rifondere le spese di lite, liquidate in complessivi 6.000 euro oltre accessori di legge, a favore di Solar MM s.r.l. La sentenza segna un inequivocabile orientamento circa la prevalenza della disciplina nazionale sulle energie rinnovabili e il ruolo sussidiario della normativa regionale e locale, confermando la necessità di un’attenta istruttoria e l’impossibilità di divieti generalizzati fuori dal perimetro fissato dal legislatore statale.