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Confermata la legittimità del prelievo 2015 sulle aziende di gioco e scommesse


Pubblicato il: 10/31/2025

L’avvocato Cino Benelli ha assistito Only Games S.r.l. L’avvocato Carlo Geronimo Cardia ha rappresentato Snaitech S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Settima, si è pronunciato il 24 ottobre 2025 sulla vicenda giudiziaria che vedeva contrapposta Only Games S.r.l. a Ministero dell’Economia e delle Finanze, Presidenza del Consiglio dei Ministri, Agenzia delle Dogane e dei Monopoli, e Snaitech S.p.A., in relazione al prelievo di 500 milioni di euro imposto nel 2015 sulla filiera degli apparecchi da gioco (n. 05120/2020 REG.RIC., sent. n. 08264/2025). La società ricorrente, Only Games, operante come gestore degli apparecchi da gioco (AWP), aveva impugnato il decreto attuativo che ripartiva il prelievo straordinario a carico degli operatori.

L’origine della controversia risale all’introduzione, con la legge di stabilità 2015 (l. 190/2014, art. 1, comma 649), di una riduzione delle risorse destinate come compenso ai concessionari e agli altri operatori della filiera del gioco, a titolo di concorso agli obiettivi di finanza pubblica. Il decreto dell’Agenzia delle Dogane del 15 gennaio 2015 ripartì tra i concessionari il versamento dei 500 milioni, determinando le quote in base al numero di apparecchi riferibili a ciascun concessionario. La norma è stata successivamente modificata dall’art. 1, commi 920 e 921, l. 208/2015 (legge di stabilità 2016), abrogativa e interpretativa, limitando l’applicazione del prelievo al solo anno 2015 e fissando criteri di riparto più aderenti agli accordi contrattuali in essere.

Dopo una lunga serie di giudizi, integrazioni del contraddittorio, sospensioni per rimessioni alla Corte Costituzionale e alla Corte di Giustizia UE e la pronuncia della Consulta (sent. n. 125/2018) che ha restituito gli atti al TAR a seguito della modifica normativa, il TAR Lazio aveva rigettato il ricorso di Only Games. In appello, la causa ha subito ulteriori sospensioni in attesa degli esiti dei giudizi europei e della definizione di ricorsi affini.

Gli elementi giuridici decisivi sono venuti, da un lato, dalla Corte Costituzionale, che ha sottolineato l’assenza di profili di irragionevolezza e illegittima retroattività in una misura pensata per esigenze di interesse generale, e dall’altro dalla Corte di Giustizia UE, che ha chiarito come la riduzione del compenso ai concessionari risulti legittima se non imprevedibile e rispettosa dei limiti della proporzionalità. Il Consiglio di Stato ha riaffermato che il prelievo è stato disposto per ragioni di finanza pubblica, con effetti limitati al 2015, su tutta la filiera e con un criterio di riparto proporzionale, senza ledere motu proprio il principio di affidamento né integrare una discriminazione arbitraria.

Con la sentenza in oggetto, il Consiglio di Stato ha respinto l’appello di Only Games S.r.l., confermando la legittimità degli atti impugnati. Non sono accolte le doglianze di illegittimità costituzionale né di violazione dei principi eurounitari o delle regole sul legittimo affidamento, ritenendo fondato lo scopo di interesse pubblico perseguito dal legislatore. Le spese di giudizio sono state integralmente compensate, dato il quadro normativo e giurisprudenziale stratificato e la sopravvenienza dello ius superveniens.