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Porto Turistico di Roma ottiene la cassazione delle sanzioni ICI-IMU grazie al cumulo giuridico


Pubblicato il: 10/28/2025

L’avvocato Giuseppe Marini ha rappresentato Porto Turistico di Roma Srl. L’avvocato Alberto Armenante ha assistito Roma Capitale.

La causa, iscritta al n. 28465/2021, ha visto contrapposti Porto Turistico di Roma Srl, assistita dall’avvocato Giuseppe Marini, e Roma Capitale, rappresentata dall’avvocato Alberto Armenante, davanti alla Corte di Cassazione.

La vicenda trae origine dall’impugnazione, da parte della società, di un avviso di accertamento relativo all’IMU 2016 per una zona demaniale marittima e il relativo specchio d’acqua a Ostia, oggetto di concessione alla Porto Turistico. L’avviso contestava il mancato pagamento dell’imposta relativamente a detto periodo.

L’origine del contenzioso risale a misure di prevenzione adottate dal Tribunale di Roma nei confronti di Porto Turistico di Roma a partire dal luglio 2016, provvedimenti in base ai quali la ricorrente sosteneva la sospensione ex art. 51 comma 3-bis d.lgs. 159/2011 dei pagamenti tributari.

Porto Turistico sollevava altresì la questione dell’individuazione del soggetto passivo IMU in caso di concessione su area demaniale – affermando la traslazione di tale qualifica in capo ai cessionari dei diritti di superficie sui beni facenti parte del porto – nonché la mancata applicazione del cumulo giuridico delle sanzioni per le annualità 2011-2016.

I precedenti giudizi avevano visto soccombere Porto Turistico di Roma sia in primo che in secondo grado: la Commissione Tributaria Provinciale di Roma aveva respinto il ricorso, e la Commissione Tributaria Regionale del Lazio aveva rigettato anche l’appello, confermando la pretesa dell’ente impositore per l’IMU dovuta fino alla data di sequestro del patrimonio.

La Cassazione, dopo aver analizzato i motivi di ricorso, ha ribadito che la normativa speciale sulla sospensione dei pagamenti tributari durante la vigenza di sequestri e confische non inibisce il potere di accertamento per tributi riferiti a periodi precedenti l’adozione della misura di prevenzione. Il concessionario di area demaniale resta soggetto passivo IMU, indipendentemente dai possibili atti di cessione del diritto d’uso a terzi, salvo casi di sub-concessioni di natura pubblicistica, non sussistenti nel caso di specie.

Tuttavia, accogliendo il terzo motivo di ricorso, la Corte ha riconosciuto il diritto della società al cumulo giuridico delle sanzioni per le omissioni dichiarative e di versamento dell’ICI/IMU su annualità consecutive per la stessa violazione. Il riconoscimento della continuazione ex art. 12, comma 5, d.lgs. 472/1997 significa che la sanzione dovrà essere ricalcolata secondo il criterio della sanzione base aumentata alla metà fino al triplo, non potendo il Comune irrogare distinte sanzioni per ciascun anno.

La pronuncia ha cassato la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di giustizia tributaria di secondo grado del Lazio, che dovrà ridefinire l’importo sanzionatorio e provvedere anche sulle spese della fase di legittimità. In capo alla società Porto Turistico restano comunque confermati gli obblighi d’imposta e la soggettività passiva per l’IMU sulle aree in concessione, fatta salva la riliquidazione complessiva delle sanzioni.

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