Il Consiglio di Stato respinge gli appelli di Rete Rinnovabile: il GSE prevale su sette impianti fotovoltaici siciliani
Pubblicato il: 11/3/2025
L’avvocato Fabio Giuseppe Angelini ha affiancato Rete Rinnovabile s.r.l.; gli avvocati Giulio Napolitano, Raffaele Fragale e Antonio Pugliese hanno assistito il Gestore dei Servizi Energetici – GSE S.p.A.; gli avvocati Antonio Lirosi, Marco Martinelli, Cinzia Guglielmello, Mario Percuoco, Antonio Iacono e Daniela Carria hanno difeso Terna S.p.A.
Con sette sentenze gemelle (nn. 8274, 8275, 8277, 8278, 8279, 8280, 8281/2025), pubblicate il 27 ottobre 2025, il Consiglio di Stato ha rigettato gli appelli proposti da Rete Rinnovabile s.r.l. contro il provvedimento di decadenza dalla tariffa incentivante e il recupero degli incentivi già versati, adottato dal GSE in relazione a sette impianti fotovoltaici siti in Sicilia (Caltanissetta, Ciminna, Termini Imerese, Paternò, Partinico, Partanna, Priolo Gargallo), ciascuno con potenza compresa tra circa 220 kW e 998 kW.
La questione giuridica centrale riguardava la validità del titolo abilitativo (DIA o DLA) utilizzato per la realizzazione degli impianti e delle relative opere di connessione alla rete elettrica. La società appellante sosteneva che, in virtù del Piano Energetico Ambientale Regionale Siciliano (PEARS) approvato con delibera n. 1/2009, fosse legittimo autorizzare impianti fino a 1 MW tramite provvedimento comunale semplificato, comprensivo anche delle opere di connessione.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto infondata tale tesi, chiarendo che, ai sensi dell’art. 12, comma 5, del d.lgs. n. 387/2003, la DIA era applicabile solo agli impianti di potenza inferiore a 20 kW. Per impianti superiori a tale soglia, come quelli oggetto di causa, era necessaria l’autorizzazione unica, comprensiva anche delle opere connesse. La previsione regionale non poteva derogare alla normativa statale, trattandosi di materia rientrante nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in tema di produzione e distribuzione dell’energia.
Inoltre, il Collegio ha evidenziato che le opere di connessione – anche se consistenti in semplici cavidotti interrati – richiedevano comunque la preventiva autorizzazione ai sensi dell’art. 108 del R.D. n. 1775/1933, come confermato sia da Enel Distribuzione nei preventivi di connessione, sia dalla Regione Siciliana in nota del 1° marzo 2017. La mancanza di tale autorizzazione integrava una “violazione rilevante” ai sensi dell’Allegato 1 del D.M. 31 gennaio 2014, lett. j), giustificando la decadenza dagli incentivi.
Il Consiglio ha inoltre respinto l’interpretazione restrittiva proposta da Rete Rinnovabile, secondo cui il GSE avrebbe potuto valutare solo l’impianto di produzione e non le opere di connessione. Richiamando il TICA e il d.lgs. n. 387/2003, il Collegio ha ribadito che l’impianto deve essere considerato come un unicum, articolato in più porzioni funzionalmente integrate.
Infine, è stata esclusa l’applicabilità del D.M. 10 settembre 2010, entrato in vigore successivamente alla presentazione delle DIA, e della sanatoria prevista dall’art. 1-quater del d.l. n. 105/2010, non essendo dimostrato l’effettivo esercizio degli impianti entro i termini previsti.
Le sette pronunce confermano un orientamento giurisprudenziale ormai consolidato, che riafferma la centralità della normativa statale in materia di autorizzazioni per impianti da fonti rinnovabili e la necessità di un rigoroso rispetto dei requisiti autorizzativi per l’accesso agli incentivi pubblici. Il GSE, in tutti i casi, ha agito nel rispetto delle competenze e dei limiti normativi, verificando la sussistenza dei titoli abilitativi richiesti e disponendo la decadenza solo in presenza di carenze documentali rilevanti.

