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Vittoria per GSE sulla giurisdizione delle tariffe incentivanti


Pubblicato il: 11/3/2025

Gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici – GSE s.p.a.; gli avvocati Guido Broglio e Marco Giustiniani hanno rappresentato Società Agricola MIM s.r.l.

Il Consiglio di Stato, Sezione Seconda, ha deciso sull'appello presentato da Gestore Servizi Energetici – GSE s.p.a. contro Società Agricola MIM s.r.l., relativo ad una controversia in materia di incentivazione per impianti alimentati da fonti rinnovabili. L'appello, iscritto al n. 4361/2025 RG, riguarda l’annullamento della sentenza del TAR Lazio (n. 3761/2025) che aveva dichiarato il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo.

La vicenda trae origine dalla rideterminazione della tariffa incentivante applicata all’impianto a biogas "Regona" di proprietà della Società Agricola MIM s.r.l. Dopo la qualifica IAFR rilasciata nel 2014 e la stipula della convenzione tariffaria con tariffa omnicomprensiva di 0,28 €/kWh, il GSE ha successivamente avviato un procedimento per la rideterminazione della tariffa applicata, riducendola a 0,2632 €/kWh e chiedendo la restituzione di 142.417,98 euro per incentivi ritenuti indebitamente percepiti dal 2013 al 2021. La Società Agricola MIM ha impugnato i provvedimenti deducendo violazione di principi in tema di autotutela, lesione dell’affidamento e difetto di motivazione.

In primo grado, il TAR Lazio aveva declinato la propria giurisdizione ritenendo che la controversia dovesse essere devoluta al giudice ordinario, considerando la vicenda come una mera esecuzione contrattuale e non come esercizio di un potere autoritativo pubblico da parte del GSE.

Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello del GSE, ha invece ritenuto che la controversia rientri pienamente nella giurisdizione esclusiva amministrativa, in quanto attinente a provvedimenti autoritativi in materia di incentivi e produzione di energia, ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o) c.p.a. È stato evidenziato che il provvedimento impugnato svolge funzioni di interesse pubblico e non può essere ricondotto a mere posizioni contrattuali paritetiche. Anche la domanda riconvenzionale di restituzione degli importi ha natura consequenziale e autoritativa.

In accoglimento dell’appello, il Consiglio di Stato ha annullato la sentenza del TAR Lazio e rimesso la causa al primo giudice per la trattazione del merito, con spese compensate. Ne discende che sarà il giudice amministrativo a doversi pronunciare sulla legittimità della rideterminazione tariffaria e sulle restituzioni richieste dal GSE, confermando la centralità del pubblico interesse nella disciplina degli incentivi energetici.