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GSE ottiene il riconoscimento della giurisdizione amministrativa sulla riduzione incentivi


Pubblicato il: 11/4/2025

Gli avvocati Arturo Cancrini, Francesco Vagnucci e Antonio Pugliese hanno assistito Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.a; gli avvocati Guido Broglio e Marco Giustiniani hanno rappresentato Società Agricola KIM s.r.l.

Il contenzioso in oggetto riguarda il ricorso in appello presentato da Gestore Servizi Energetici – GSE S.p.a. contro Società Agricola KIM s.r.l., riferito alla rideterminazione della tariffa incentivante per un impianto alimentato da fonti rinnovabili. Il procedimento è stato identificato con il numero di registro generale 4362 del 2025 e deciso dal Consiglio di Stato, con sentenza n. 8285 del 27 ottobre 2025.

La vicenda trae origine dall’assegnazione, nel 2014, della qualifica IAFR all’impianto di proprietà di Società Agricola KIM e dalla successiva stipulazione di una convenzione che prevedeva una tariffa di 0,28 €/kWh per l’energia prodotta. Nel 2021, a seguito di verifiche, il GSE avviava un procedimento di rideterminazione della tariffa corrisposta, riducendola a 0,2464 €/kWh e chiedendo la restituzione di incentivi per un ammontare di € 295.069,79, ritenuti erogati in eccedenza sulla base della normativa vigente e della data di entrata in esercizio dell’impianto.

Società Agricola KIM contestava tali atti davanti al TAR Lazio, lamentando vizi di motivazione, lesione dell’affidamento e erroneità del procedimento in autotutela. Il GSE, a sua volta, avanzava domanda riconvenzionale per la restituzione delle somme. Il TAR Lazio, tuttavia, con sentenza del 19 febbraio 2025, dichiarava il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo, ritenendo la materia di esclusiva competenza del giudice ordinario, poiché riconducibile a rapporti paritetici tra privato e amministrazione nell’esecuzione di un rapporto contrattuale.

Il fulcro della questione discendeva sulla natura del provvedimento di rideterminazione tariffaria: se atto meramente esecutivo e paritetico – come ritenuto dal TAR – o provvedimento autoritativo, espressione di potestà pubblicistica, come sostenuto dal GSE. Il Consiglio di Stato, accogliendo l’appello del GSE, ha ritenuto che l’intera controversia, inclusa la domanda di restituzione degli incentivi, sia riconducibile alla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo. È stato valorizzato il carattere autoritativo del provvedimento di rideterminazione, adottato all’esito di un procedimento amministrativo, volto a garantire il corretto impiego delle risorse pubbliche a favore delle energie rinnovabili.

Gli elementi decisivi sono stati: la natura pubblicistica delle verifiche GSE; la disciplina che attribuisce alla PA, e quindi al GSE, il potere (anche vincolato) di incidere sull’assetto degli incentivi; la strumentalità della domanda restitutoria rispetto all’atto autoritativo di ricalcolo. Il Consiglio di Stato, richiamando orientamenti consolidati delle Sezioni Unite e della propria giurisprudenza, ha confermato che il giudizio va ricondotto nell’alveo della giurisdizione amministrativa esclusiva ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. o), c.p.a., applicabile alla materia dell’energia.

In conclusione, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello, annullato la sentenza del TAR e rimesso la causa al giudice amministrativo di primo grado per il merito. Le spese di lite sono state compensate in ragione della particolarità della vicenda. Sul piano giuridico, la pronuncia riafferma l’ampiezza della giurisdizione amministrativa nella regolazione degli incentivi alle energie rinnovabili e sulla potestà pubblicistica del GSE in materia di ricalcolo tariffario e recupero delle somme.