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Grenti ottiene la riforma dell’esclusione nel maxi appalto Anas


Pubblicato il: 11/3/2025

L’avvocato Andrea Mazzanti ha assistito Grenti s.p.a. (mandataria del raggruppamento con Micheli Primo Officine Meccaniche s.r.l. e Pradelli s.r.l.), mentre l’avvocato Francesco Bertini ha rappresentato Costruzioni Edili Baraldini Quirino s.p.a., Rete Costruttori Bologna e Taddei Costruzioni s.r.l.

Il Consiglio di Stato (Sezione Quinta) ha definito, con decisione n. 8289/2025 (reg. prov. coll.), la controversia nata attorno alla gara indetta da Anas per la stipula di un “Accordo Quadro” triennale destinato alla manutenzione strutturale di opere d’arte, suddiviso in diciotto lotti. In particolare, il caso riguarda il Lotto n. 5 (Emilia-Romagna, CIG A0330A6C3B), al quale hanno partecipato due soli operatori: da una parte il raggruppamento temporaneo guidato da Costruzioni Edili Baraldini Quirino s.p.a., dall’altra quello con Grenti s.p.a. come mandataria.

All’esito della procedura, il seggio di gara aveva inizialmente collocato primo il raggruppamento di Baraldini, per poi escluderlo a seguito della verifica di anomalia, aggiudicando così l’appalto a Grenti. Il RTI Baraldini aveva proposto ricorso al TAR Emilia Romagna, puntando all’annullamento dell’aggiudicazione o, in subordine, al rinvio degli atti ad Anas per il riesame, proponendosi anche per un subentro in caso di stipula del contratto. A sua volta, Grenti aveva proposto ricorso incidentale per far escludere il RTI Baraldini dalla procedura.

Il TAR, con sentenza n. 472/2025, aveva accolto parzialmente il ricorso di Baraldini, annullando i provvedimenti impugnati, e respinto quello incidentale di Grenti. Contro tale decisione è stato proposto appello da Grenti dinanzi al Consiglio di Stato, che ha visto la costituzione in giudizio di tutti i soggetti partecipanti.

Il fulcro giuridico della vicenda riguarda la possibilità per le reti di imprese di utilizzare l’istituto del “cumulo alla rinfusa” previsto per i consorzi stabili ai fini della qualificazione SOA nelle gare pubbliche. Nel caso specifico, la Rete Costruttori Bologna, coinvolta nel RTI Baraldini, non disponeva di una autonoma struttura d’impresa né di dipendenti, risultando priva del requisito essenziale per assimilarsi a un consorzio stabile e per beneficiare del cumulo alla rinfusa.

Il Consiglio di Stato ha affermato che, se è vero che la disciplina dei consorzi stabili – inclusa la possibilità del cumulo alla rinfusa – è prevista in maniera eccezionale e specifica soltanto per essi, nessuna norma consente di estendere questo regime alle reti di impresa, nemmeno in presenza di una loro assimilazione sostanziale ai consorzi stabili. La disciplina riferita all’art. 68, comma 20, d.lgs. 36/2023, è circoscritta, ha spiegato il Collegio, al solo ambito della qualificazione SOA, senza incidere invece sulla qualificazione per la partecipazione alla gara e senza legittimare il ricorso al cumulo alla rinfusa per le reti d’impresa. In mancanza di tali presupposti e constata la carenza della struttura aziendale richiesta, la Rete Costruttori Bologna non poteva essere considerata soggetto equiparabile a un consorzio stabile alla luce del codice dei contratti pubblici.

In sintesi, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello di Grenti s.p.a., riformando la sentenza del TAR e respingendo il ricorso originariamente presentato dal RTI Baraldini. I motivi di appello incidentale avanzati da quest’ultimo sono stati dichiarati improcedibili per sopravvenuta carenza di interesse. Le spese di giudizio dei due gradi sono state integralmente compensate tra tutte le parti, riconoscendo la novità interpretativa delle questioni trattate.