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Dom.Pla ottiene l’annullamento dell’esclusione dalla gara di Milano Ristorazione


Pubblicato il: 11/3/2025

Gli Avvocati Massimiliano Brugnoletti e Gianmaria Covino hanno assistito, rispettivamente, Dom.Pla S.r.l. e Leonardos S.r.l. Gli Avvocati Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno rappresentato Milano Ristorazione S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 3936/2025 promosso da Milano Ristorazione S.p.A. contro la sentenza del TAR Lombardia n. 1316/2025 nell’ambito della procedura di gara CIG B212ED05C0 per l’affidamento dei trasporti di pasti e prodotti alimentari, della durata di cinque anni.

La controversia trae origine dall’esclusione di Dom.Pla S.r.l. dal lotto 3 della gara pubblica per presunta riconducibilità della sua offerta, e di quella della Leonardos S.r.l., ad un unico centro decisionale ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d, d.lgs. n. 36/2023. Dom.Pla ha impugnato l’esclusione davanti al TAR, che ha accolto la censura relativa al mancato contraddittorio procedimentale, ritenendo l’istruttoria amministrativa insufficiente e non approfondita e rilevando che la decisione poteva essere diversa se le parti fossero state correttamente coinvolte.

Milano Ristorazione ha quindi proposto appello dinanzi al Consiglio di Stato, contestando l’erroneità della pronuncia di primo grado sia in relazione all’asserita inadeguatezza istruttoria che sull’obbligatorietà del contraddittorio. Dom.Pla ha proposto appello incidentale, sostenendo l’erronea valorizzazione, quale indice di collegamento tra imprese, dell’affidamento dello stesso professionista per la redazione delle offerte. La causa è giunta in decisione dopo regolare scambio di memorie.

Nella sua decisione, il Consiglio di Stato, richiamando il disciplinare di gara, ha riconosciuto la necessità del contraddittorio procedimentale per le esclusioni fondate su indizi di offerte riconducibili ad un unico centro decisionale, in quanto la valutazione richiede un apprezzamento tecnico e opinabile. Tale obbligo, ha sottolineato il Collegio, si radica non solo nell’autovincolo adottato dalla stazione appaltante, ma anche nei principi generali di buon andamento e imparzialità dell’azione amministrativa.

Il Consiglio di Stato ha inoltre ribadito che la violazione del contraddittorio non può essere superata dal principio del risultato (art. 21-octies, legge n. 241/1990) se l’amministrazione non dimostra che la decisione espulsiva sarebbe stata inevitabile, nonostante le deduzioni difensive della società esclusa.

Nel caso concreto, numerosi profili evidenziati da Dom.Pla – tra cui l’assenza di rapporti di controllo tra le imprese, la diversa impostazione gestionale e gli incarichi affidati allo stesso consulente – non sono stati valutati in fase istruttoria e potevano essere dirimenti.

Con la sentenza pubblicata il 27 ottobre 2025, il Consiglio di Stato ha quindi rigettato l’appello di Milano Ristorazione S.p.A. e dichiarato inammissibile l’appello incidentale di Dom.Pla S.r.l., integrando la motivazione del TAR Lombardia. Le conseguenze sono il consolidamento dell’annullamento del provvedimento di esclusione di Dom.Pla dal lotto 3 e la compensazione integrale delle spese di lite in ragione della novità e complessità delle questioni trattate.