Solmed conferma aggiudicazione nella fornitura di monitor per ASST Sette Laghi
Pubblicato il: 11/3/2025
L'avvocato Giancarlo Turri ha assistito Solmed s.r.l.; gli avvocati Manuela Carone e Annunziata Timpano hanno rappresentato l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale dei Sette Laghi; l'avvocato Giovanni Mania ha assistito GE Medical Systems Italia s.p.a.
Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8305 depositata il 27 ottobre 2025 (RG 3008/2025), si è pronunciato sul ricorso in appello proposto da GE Medical Systems Italia s.p.a. contro Solmed s.r.l. e l’Azienda Socio Sanitaria Territoriale (ASST) dei Sette Laghi. La controversia riguarda la gara indetta da ASST dei Sette Laghi per il noleggio di centrali di monitoraggio e monitor multiparametrici destinati alle terapie intensive, pronto soccorso e blocco operatorio dell’Ospedale di Circolo di Varese (CIG A02F2E456A).
Nel dettaglio, la gara prevedeva l’affidamento, tramite procedura aperta e secondo il criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, del noleggio di 11 centrali di monitoraggio e 149 monitor multiparametrici destinati a diversi reparti ospedalieri. All’esito della procedura, avvenuta sulla piattaforma Sintel della Regione Lombardia, Solmed risultava aggiudicataria, mentre GE Medical Systems Italia si classificava seconda. Quest’ultima impugnava l’aggiudicazione presso il TAR Lombardia sostenendo, da un lato, la mancanza di documentazione obbligatoria per alcuni moduli accessori offerti da Solmed e, dall’altro, la presunta offerta incompleta dei cavi necessari al rilevamento del parametro vitale SpO2.
Il TAR Lombardia, con sentenza n. 800/2025, aveva respinto il ricorso. Il Tribunale aveva ritenuto che i moduli in contestazione costituissero semplici componenti dei dispositivi complessivi offerti da Solmed e che la documentazione prodotta fosse conforme alle richieste della lex specialis; aveva inoltre osservato che l’impegno dell’aggiudicataria a fornire tutti i cavi necessari era sufficiente, anche alla luce dell’assenza di un numero minimo imposto dal capitolato.
GE Medical Systems Italia ha dunque proposto appello, ribadendo che secondo il disciplinare ogni componente doveva essere dotato di idonea documentazione e che la fornitura dei cavi doveva essere completa sin dall’inizio, a fronte dell’impiego pratico richiesto per i 149 monitor. Solmed e ASST Sette Laghi si sono costituite in giudizio chiedendo il rigetto dell’appello.
Dal punto di vista giuridico, il Consiglio di Stato ha valorizzato il fatto che i sei moduli contestati rientrano nella configurazione certificata e marcata CE dei monitor offerti secondo il Regolamento UE 2017/745 e che la normativa nazionale e unionale sulla tracciabilità (CND, RDM) si attua sul dispositivo complessivo e non necessariamente su singoli moduli privi di autonomia funzionale. Quanto alla questione dei cavi, la previsione capitolare rimetteva la quantificazione finale delle forniture alle esigenze operative delle strutture sanitarie, subordinando l’adeguamento della dotazione all’insorgenza di effettive necessità durante la lunga durata contrattuale.
La sentenza del Consiglio di Stato ha quindi confermato la correttezza dell’operato della commissione di gara e dell’aggiudicazione. L’appello è stato respinto in toto e la sentenza del TAR Lombardia confermata. Le spese del giudizio d’appello sono state compensate tra le parti, senza ulteriori oneri economici diretti. Sul piano giuridico, la decisione consolida il principio secondo il quale, in materia di gare pubbliche su dispositivi medici, la documentazione di conformità e sicurezza può riferirsi al dispositivo nella sua interezza quando i moduli accessori non possiedono autonomia funzionale certificabile.

