Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Il Tribunale Arbitrale dello Sport ripristina il bronzo a Giacomo Perini nella finale PR1 M1x di Parigi 2024


Pubblicato il: 10/29/2025

LCA Studio Legale ha assistito il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e Giacomo Perini nel procedimento.

Il Tribunale Arbitrale dello Sport (TAS/CAS) ha accolto il ricorso presentato dal Comitato Italiano Paralimpico (CIP) e dall’atleta Giacomo Perini, ripristinando il terzo posto nella finale PR1 M1x dei Giochi Paralimpici di Parigi 2024.

La pronuncia segna una svolta di rilievo nel panorama del diritto sportivo internazionale e risulta determinante per la conferma della medaglia di bronzo a favore del canottiere italiano.

Il valore giuridico dell’operazione è dato dalla decisione del TAS di annullare la squalifica inflitta a Perini dalla Federazione Internazionale Canottaggio (World Rowing) per il presunto utilizzo di un dispositivo elettronico a bordo durante la gara.

Le indagini tecniche e informatiche disposte dalla difesa dell’atleta hanno confermato che il dispositivo in questione non era mai stato utilizzato, né risultava attivo durante la competizione. Alla luce di tali risultanze, il Collegio Arbitrale ha escluso che l’atleta avesse tratto alcun vantaggio competitivo e ha accolto integralmente le argomentazioni difensive presentate dal team legale. Il Collegio Arbitrale ha inoltre chiarito che la norma federale invocata in occasione della squalifica di Perini vieta l’uso o la comunicazione tramite dispositivi elettronici, ma non il mero possesso degli stessi.

Il Collegio Arbitrale ha chiarito che la ratio della norma non è quella di vietare in modo assoluto il possesso o l’uso di dispositivi di comunicazione, bensì di prevenire eventuali vantaggi competitivi ottenuti tramite mezzi di comunicazione. Tale interpretazione è coerente con la prassi della World Rowing, che consente l’uso di smartwatch in gara, pur trattandosi di dispositivi potenzialmente idonei a trasmettere o ricevere dati.

Nel corso del procedimento, il collegio arbitrale ha inoltre precisato che la decisione impugnata non rientrava tra quelle tecniche non sindacabili del cosiddetto “field of play”, potendo quindi essere oggetto di esame e revisione arbitrale. Il TAS ha evidenziato l’importanza di regole chiare e precise da parte delle federazioni, allorquando si rischia di incidere significativamente sulla carriera sportiva degli atleti.

La decisione comporta il ripristino della classifica ufficiale, mentre l’assegnazione materiale della medaglia resta affidata all’International Paralympic Committee (IPC).

Il Comitato Italiano Paralimpico (CIP) rappresenta l’organo di riferimento per lo sport paralimpico in Italia e ha sostenuto l’atleta sia nel percorso sportivo che nella tutela legale della posizione acquisita in gara.

LCA Studio Legale ha fornito assistenza nel procedimento con un team guidato dall’avvocato Federico Venturi Ferriolo, supportato da Lorenzo Vittorio Caprara e da Nicolò Peri.