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Il Comune di Sabaudia prevale sul silenzio-assenso per gli impianti Inwit


Pubblicato il: 11/4/2025

L’avvocato Donato D'Angelo ha rappresentato il Comune di Sabaudia. Gli avvocati Francesco Saverio Cantella, Filippo Lattanzi e Jacopo D’Auria hanno assistito Inwit S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, ha deciso sull’appello n. 4489/2024 promosso dal Comune di Sabaudia contro Inwit S.p.A., società specializzata nelle infrastrutture di telecomunicazione. La controversia trae origine dal diniego, nel 2023, dell’autorizzazione paesaggistica richiesta da Inwit per l’installazione di un impianto di telecomunicazioni multigestore in un’area tutelata del Parco Nazionale del Circeo, classificata quale Zona di Protezione Speciale (ZPS).

La vicenda si snoda a partire dall’istanza presentata da Inwit al SUAP di Sabaudia il 30 giugno 2022, corredata dalla documentazione necessaria per l’autorizzazione paesaggistica, il nulla osta dell’Ente Parco e la valutazione di incidenza ambientale (VINCA). Il Comune aveva rigettato l’istanza per contrasto con i valori paesaggistici e la mancanza di un provvedimento espresso richiesto dall’art. 146 del Codice dei beni culturali. Inwit aveva contestato il rigetto sostenendo la formazione del silenzio-assenso, poiché nessuna delle amministrazioni coinvolte aveva espresso dissenso o emesso pareri contrari nei termini di legge.

Il contenzioso era stato portato davanti al TAR Lazio – Sezione staccata di Latina, che con sentenza n. 176/2024 aveva accolto il ricorso di Inwit, riconoscendo la formazione del silenzio-assenso e rilevando l’inefficacia degli atti amministrativi adottati oltre i termini previsti. Successivamente, il Comune aveva annullato in autotutela il presunto titolo autorizzatorio tacito, ma tale provvedimento era stato poi annullato sempre dal TAR.

Giunto in appello, il caso è stato riesaminato dal Consiglio di Stato, che ha ritenuto fondate le doglianze del Comune. L’elemento centrale che ha determinato la decisione è consistito nel rilievo che, alla luce della normativa comunitaria e nazionale, non è ammissibile la formazione tacita del titolo autorizzativo in assenza di una espressa valutazione di incidenza ambientale (VINCA) per interventi in aree soggette a vincolo, come le ZPS. Il Consiglio di Stato ha ribadito che la direttiva Habitat e la relativa disciplina interna esigono un provvedimento espresso e motivato da parte delle autorità preposte alla tutela ambientale e paesaggistica, senza possibilità di surroga tramite silenzi significativi o assenso tacito in simili casi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 8341/2025, ha quindi accolto l’appello del Comune di Sabaudia, riformando la decisione di primo grado e rigettando il ricorso originario di Inwit. Da questa pronuncia deriva che le procedure semplificate come il silenzio-assenso non trovano applicazione per progetti sottoposti a VINCA, confermando l’esigenza di una valutazione espressa nei casi di rilevanza ambientale. Le spese di lite sono state compensate tra tutte le parti.