Noord soc. coop. ottiene ragione sul difetto di giurisdizione nella causa ripetizione d’indebito
Pubblicato il: 11/4/2025
L’avvocato Giuseppina Incorvaia ha assistito Noord soc. coop. L’avvocato Giulia Ferrarese ha rappresentato AGSM AIM Smart Solutions s.r.l.
Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, con la sentenza n. 8343/2025 pronunciata sul ricorso n. 2101/2025, si è pronunciato su una complessa controversia tra Noord società cooperativa (già Zeppelin s.c.) e AGSM AIM Smart Solutions s.r.l. Il contendere ruotava attorno alla ripetizione di indebito in seguito alla declaratoria di inefficacia di un contratto relativo alla fornitura di un sistema di noleggio biciclette automatico per il Comune di Vicenza, gara d’appalto avviata nel 2011.
L’origine della vertenza risale al 2011, quando AIM Mobilità s.r.l. (poi AGSM AIM Smart Solutions s.r.l.), società partecipata dal Comune di Vicenza, aveva aggiudicato a Zeppelin società cooperativa l’appalto per la fornitura e gestione di un sistema di noleggio biciclette, per un importo complessivo di €68.270,00 oltre IVA. In seguito, altre società partecipanti impugnarono l’aggiudicazione dinanzi al TAR Veneto lamentando la mancata pubblicazione del bando. Il TAR, nel 2012, annullò gli atti di gara e dichiarò inefficace il contratto stipulato, senza tuttavia fissare un termine per l’efficacia di tale declaratoria, decisione confermata poi dal Consiglio di Stato nel 2013. A valle di ciò, AGSM AIM Smart Solutions s.r.l. domandava la restituzione di quanto pagato.
Dopo un tentativo infruttuoso di ottenere in via bonaria la restituzione, l’amministrazione ricorse al TAR Veneto contro la già Zeppelin s.c., trasformatasi in Noord s.c., per ottenere la ripetizione delle somme versate. Il TAR Veneto, con sentenza n. 8/2025, accolse la pretesa e condannò Noord s.c. a restituire €66.315,56, oltre interessi. Noord s.c. ha quindi proposto appello eccependo il difetto di giurisdizione del giudice amministrativo. La causa è stata discussa e trattenuta in decisione all’udienza del 25 settembre 2025.
Il Consiglio di Stato ha ritenuto fondato il primo motivo d’appello, condividendo la tesi della ricorrente circa il difetto di giurisdizione del TAR. Ha chiarito che in materia di ripetizione di indebito oggettivo, quale conseguenza della dichiarata inefficacia di un contratto pubblico, la natura dell’azione è civilistica e pertiene alla giurisdizione ordinaria. Nonostante la vicenda abbia origine da una procedura di evidenza pubblica, la fase esecutiva e le obbligazioni restitutorie sorte dopo l’inefficacia del contratto non sono coperte dalla giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo.
Decisivi, ai fini della pronuncia, sono stati il carattere autonomo dell’obbligazione restitutoria ex art. 2033 c.c., la natura patrimoniale della domanda e la mancanza di un effettivo collegamento con l’esercizio di un potere pubblico nella fase esecutiva. Il giudice amministrativo ha quindi affermato che spetta al giudice ordinario valutare la fondatezza della pretesa restitutoria, non ravvisando in tale domanda profili pubblicistici tali da giustificare la devoluzione al giudice amministrativo. Rilevata la novità della questione, ha inoltre disposto la compensazione delle spese di lite.
In definitiva, il Consiglio di Stato ha accolto l’appello proposto da Noord s.c., dichiarando inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso originario e annullando senza rinvio la sentenza del TAR Veneto. La questione economica relativa alla restituzione delle somme versate in esecuzione del contratto inefficace potrà ora essere riproposta davanti al giudice ordinario, mentre sulla parte processuale si segnala la compensazione delle spese per entrambi i gradi di giudizio.

