Vittoria del Comune di Campobasso sulle distanze degli impianti telefonici
Pubblicato il: 11/4/2025
L'avvocato Giovanni Zucchi ha assistito Inwit S.p.A.; l'avvocato Claudia Angiolini ha rappresentato il Comune di Campobasso.
Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso n. 9782/2024 promosso da Inwit S.p.A. contro il Comune di Campobasso, relativo alla sospensione dei lavori per la realizzazione di una infrastruttura per telecomunicazioni in via Sant’Antonio dei Lazzeri. La sentenza, pubblicata il 28 ottobre 2025 (n. 8345/2025), affronta la vicenda relativa all'autorizzazione e alla regolamentazione delle distanze minime tra impianti radio base e aree sensibili come le scuole.
La controversia trae origine dalla domanda di autorizzazione presentata da Inwit il 23 marzo 2023 per l’installazione di un impianto di telefonia. Il Comune aveva emesso un preavviso di rigetto per il mancato rispetto della distanza di 150 metri dalla scuola Colozza prevista dal regolamento comunale. Seguirono variazioni documentali e un parere positivo ARPA sull’impatto elettromagnetico solo il 7 settembre 2023, mentre Inwit sosteneva intanto il perfezionarsi del silenzio assenso. Il Comune, tuttavia, archiviava la pratica e sospendeva i lavori, ritenendo non rispettati i presupposti regolamentari.
In primo grado, il TAR Molise (sentenza n. 286/2024) aveva accolto il ricorso di Inwit solo per quanto riguarda la realizzazione della struttura di sostegno (torre/traliccio), respingendo per il resto l'impugnativa. Avverso tale decisione, Inwit ha proposto appello deducendo, tra l’altro, il perfezionamento del silenzio assenso e l’illegittimità dei criteri distanziali introdotti dal regolamento comunale.
Il Consiglio di Stato ha rilevato come il silenzio assenso possa perfezionarsi solo se tutta la documentazione obbligatoria è regolarmente presentata dal primo momento, compresa la relazione di conformità ai limiti di esposizione ai campi elettromagnetici. Nel caso di specie, tale documentazione era mancante, impedendo il perfezionamento del silenzio assenso. Inoltre, ha ritenuto corretta la previsione regolamentare della distanza minima di 150 metri da siti sensibili, come una scuola, sottolineando che tali limiti siano ammissibili purché non vietino in via generalizzata la copertura del servizio su tutto il territorio comunale.
La decisione ha respinto integralmente le censure dell’appellante, confermando che la regolamentazione adottata dal Comune di Campobasso non costituisce un abuso dei poteri regolamentari bensì una misura di equilibrato contemperamento tra tutela urbanistica-ambientale e interesse alla piena copertura della rete telefonica. L’appello di Inwit è stato dunque respinto, con condanna della società al pagamento delle spese processuali in favore del Comune di Campobasso, per un ammontare complessivo di 4.000 euro oltre accessori di legge.
La decisione sancisce la validità del regolamento comunale e rafforza il potere degli enti locali di fissare limiti specifici alla localizzazione degli impianti purché se ne garantisca comunque l’effettiva funzionalità in termini di copertura.

