Vodafone ottiene dal Consiglio di Stato il via libera per l’impianto a Ciampino
Pubblicato il: 11/4/2025
L’avvocato Nicola Lais ha assistito Vodafone Italia s.p.a. L’avvocato Giuseppe Petrillo ha rappresentato il Comune di Ciampino.
Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8351/2025 relativa al ricorso n. 6253/2024, si è pronunciato su un contenzioso tra Vodafone Italia s.p.a. e il Comune di Ciampino riguardante la richiesta di autorizzazione per l’installazione di una stazione radio base per la telefonia cellulare all’interno dell’area di un impianto di distribuzione carburanti in via G. Spada, a Ciampino.
La vicenda origina da una domanda di autorizzazione presentata da Vodafone nel luglio 2011 ai sensi degli artt. 86, 87 e 88 del d.lgs. 259/2003. Nel febbraio e poi nel maggio 2013 il Comune aveva diffidato e poi respinto la richiesta, fondando le proprie determinazioni su presunte carenze documentali e sul regolamento comunale che imponeva limitazioni urbanistiche, nonché sulla mancata acquisizione di pareri e rispetto di specifiche norme di settore. Tali provvedimenti erano stati impugnati da Vodafone con ricorso al T.a.r.
Il Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio, Sezione V-ter, con sentenza n. 11 del 2024, aveva rigettato il ricorso di Vodafone ritenendo che il Comune avesse interrotto i termini procedimentali e legittimamente richiesto integrazioni documentali, così da impedire la formazione del silenzio-assenso sull’istanza. Il T.a.r., inoltre, aveva giudicato legittima la regolamentazione comunale e la suddivisione in zone per minimizzare l’esposizione ai campi elettromagnetici.
In appello, Vodafone ha contestato l’interpretazione dei termini procedimentali, sostenendo che il silenzio-assenso si fosse in realtà formato per effetto dell’inerzia amministrativa dopo l’integrazione della documentazione il 14 novembre 2011 e in assenza di diniego motivato nei termini di legge. Ha inoltre sottolineato l’illegittimità del regolamento comunale, già annullato dal T.a.r. per il Lazio n. 5101/2021, nonché la non rilevanza delle sospensioni e delle mancate acquisizioni di pareri ostative alla formazione del titolo abilitativo.
Il Consiglio di Stato ha condiviso le argomentazioni dell’appellante, ritenendo in primo luogo che la richiesta di integrazione documentale del Comune, effettuata oltre il termine di 15 giorni previsto dall’art. 87, comma 5, d.lgs. 259/2003, non potesse produrre effetti interruttivi. Contestualmente, è stato osservato come le norme in tema di durata massima dei procedimenti, riconosciute come livelli essenziali delle prestazioni, precludano ogni rimodulazione ad libitum dei termini da parte della Pubblica amministrazione. Inoltre, la successiva trasmissione degli atti integrativi il 14 novembre 2011 e il protrarsi dell’inerzia amministrativa per mesi hanno determinato la formazione del silenzio-assenso.
Decisivo si è rivelato anche l’annullamento, con efficacia retroattiva (ex tunc), del regolamento comunale che il Comune aveva posto a fondamento dei dinieghi, privando gli atti impugnati di base normativa. Parimenti, la sospensione decisa dalla Giunta comunale, così come la mancata acquisizione di pareri, non rientravano tra le ipotesi tassative in grado di impedire la formazione del silenzio-assenso ai sensi della disciplina allora vigente.
Il Consiglio di Stato ha, quindi, accolto l’appello di Vodafone, riformando la sentenza del T.a.r., e accogliendo il ricorso di primo grado, con conseguente annullamento dei provvedimenti del Comune di Ciampino. Le spese del doppio grado di giudizio sono state compensate fra le parti. L’effetto giuridico immediato della sentenza è il riconoscimento del titolo abilitativo all’installazione dell’impianto radio base per effetto del silenzio-assenso, con la rimozione degli ostacoli amministrativi precedentemente frapposti. Restano assorbite tutte le ulteriori questioni rilevate in giudizio.

