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Leonardos si impone al Consiglio di Stato sulla violazione del contraddittorio in gara Milano Ristorazione


Pubblicato il: 11/4/2025

Gli Avvocati Gianmaria Covino hanno assistito Leonardos S.r.l.; Massimiliano Brugnoletti ha rappresentato Dom.Pla S.r.l.; Gabriele Rosario G. Tricamo, Marco Orlando, Antonietta Favale, Matteo Valente hanno affiancato Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile; Filippo Martinez e Davide Moscuzza hanno assistito Milano Ristorazione S.p.A.

Il Consiglio di Stato, Sezione Quinta, si è pronunciato sul ricorso n. 3939/2025 relativo alla procedura CIG B212ED1693, promosso da Milano Ristorazione S.p.A. contro Leonardos S.r.l., Dom.Pla S.r.l. e Consorzio Leonardo Servizi e Lavori Società Cooperativa Consortile Stabile, con sentenza pubblicata il 28 ottobre 2025 (n. 8352/2025).

Il contenzioso nasce dall’esclusione di Leonardos S.r.l. dal lotto 4 della gara quinquennale indetta da Milano Ristorazione per l’affidamento dei trasporti di pasti e prodotti alimentari, motivata dalla presunta esistenza di un unico centro decisionale tra le offerte presentate da Leonardos e Dom.Pla ai sensi dell’art. 95, comma 1, lett. d del d.lgs. n. 36/2023. I fatti vedono Leonardos impugnare l'esclusione sostenendo la violazione del contraddittorio procedimentale.

Il TAR aveva accolto il secondo motivo di ricorso di Leonardos, annullando l’esclusione per mancata attivazione del contraddittorio e dichiarando inammissibile il ricorso incidentale del Consorzio Leonardo. Milano Ristorazione, appellante principale, sosteneva la correttezza dell’istruttoria, evidenziando vari elementi ritenuti sintomatici del collegamento tra le due società (similitudini nelle offerte, utilizzo dello stesso professionista e altri indizi), mentre Leonardos proponeva appello incidentale contro alcuni passaggi della sentenza di primo grado.

Storicamente, il giudizio ha visto l’accoglimento parziale da parte del TAR, con successivo appello al Consiglio di Stato.

Nel nuovo grado, sia Leonardos sia Dom.Pla si sono costituite per il rigetto dell’appello, mentre il Consorzio Leonardo Servizi e Lavori ha chiesto l’accoglimento delle doglianze di Milano Ristorazione. La vicenda, dunque, ha visto un percorso processuale articolato su due gradi di giudizio. Gli elementi giuridici chiave hanno riguardato l'obbligatorietà o meno dell'attivazione del contraddittorio procedimentale in caso di esclusione per presunto collegamento tra concorrenti.

Il Consiglio di Stato ha rilevato che, ai sensi del disciplinare di gara e in virtù dei principi generali in materia di procedimento amministrativo, la stazione appaltante avrebbe dovuto attivare un contraddittorio, potendo le analogie tra le offerte trovare spiegazione alternativa (ad esempio, nello stesso professionista incaricato), e che non poteva applicarsi il sanante di cui all’art. 21-octies, secondo comma, legge 241/1990 senza prova che il contraddittorio sarebbe stato inutile.

La decisione del Consiglio di Stato ha portato al rigetto sia dell’appello principale che di quello incidentale, confermando la posizione di Leonardos in merito alla violazione del diritto al contraddittorio nella procedura di esclusione. Sul piano economico e giuridico, la sentenza comporta la necessità per Milano Ristorazione di riesercitare il proprio potere con attivazione del contraddittorio nei confronti degli operatori esclusi, consentendo così una piena difesa procedimentale. Le spese sono state compensate tra le parti per la reciproca soccombenza e la complessità delle questioni trattate.