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Eni Plenitude ottiene riduzione definitiva della sanzione per pratiche commerciali scorrette


Pubblicato il: 11/5/2025

Gli avvocati Giuseppe Lo Pinto, Fabio Cintioli e Paolo Giugliano hanno assistito Eni Plenitude S.p.A.; l’avvocato Antonio Tanza ha rappresentato Adusbef Aps.

Il Consiglio di Stato, Sezione Sesta, si è pronunciato sul ricorso n. 8748/2023 proposto dall'Autorità Garante della Concorrenza e del Mercato (AGCM) contro Eni Plenitude S.p.A. (già Eni Gas e Luce S.p.A.) e Adusbef Aps, avverso la sentenza del Tar Lazio n. 13208/2023. La vicenda trae origine da un procedimento per inottemperanza a precedenti provvedimenti sanzionatori adottati dall’AGCM nei confronti della società energetica, connessi alla reiterazione di pratiche commerciali scorrette nell’ambito della fatturazione dei consumi di elettricità e gas naturale.

La controversia ha inizio con il provvedimento sanzionatorio n. 26018/2016, con cui l’AGCM aveva contestato due pratiche scorrette ad Eni Plenitude: la prima («Pratica n. 1») relativa alla gestione inadeguata delle comunicazioni e dei reclami dei clienti su errori di fatturazione, spesso seguita da azioni di riscossione aggressive; la seconda («Pratica n. 2») riguardante la mancata o ritardata restituzione di somme dovute ai clienti. Furono comminate sanzioni per complessivi 3,6 milioni di euro e imposto il divieto di reiterare tali condotte. Nel 2018, a seguito di ulteriori segnalazioni, l’AGCM ravvisò la reiterazione della “Pratica n. 1” e irrogò un’ulteriore sanzione per inottemperanza di 1,8 milioni di euro.

Il Tar Lazio, con la sentenza n. 15319/2022, aveva parzialmente accolto il ricorso di Eni Plenitude, riconoscendo la legittimità solo di una parte delle condotte sanzionate dall’Autorità e rideterminando la sanzione per la “Pratica n. 1” a 1 milione di euro, annullando integralmente quella per la “Pratica n. 2”. Questo orientamento fu confermato dal Consiglio di Stato nel 2024. In conseguenza, sul successivo giudizio per l’inottemperanza al provvedimento 2016, il Tar Lazio (sent. n. 13208/2023) aveva ridotto la sanzione da 1,8 a 600 mila euro, considerando lecite alcune delle condotte contestate grazie al giudicato intervenuto.

L'AGCM ha poi impugnato la decisione del Tar, sostenendo che non fosse corretto dichiarare lecite le condotte conformi alla disciplina di settore e che la riduzione della sanzione operata dal Tar costituisse un’applicazione meccanica di una sentenza precedente. Eni Plenitude, dal canto suo, aveva proposto appello incidentale sostenendo, tra l’altro, la mancanza di reiterazione delle condotte, la natura episodica degli episodi contestati e l’assenza di danno significativo ai consumatori.

I punti giuridici rilevanti esaminati dal Consiglio di Stato hanno riguardato, da un lato, l’efficacia del giudicato formatosi sulla precedente sentenza del Tar Lazio n. 15319/2022 in ordine all’illiceità (o meno) delle condotte e, dall’altro, la proporzionalità della sanzione rispetto alla diffusione e gravità delle pratiche contestate. Il Consiglio di Stato ha ritenuto corretto che non si possa ravvisare inottemperanza per le condotte considerate lecite da sentenza passata in giudicato, e che le violazioni accertate dall’AGCM in riferimento agli altri profili fossero comunque di carattere generalizzato e non episodico, giustificando la sanzione residua.

Con la pronuncia n. 8373/2025, il Consiglio di Stato ha respinto sia l’appello principale presentato dall’AGCM che quello incidentale di Eni Plenitude, confermando integralmente quanto deciso dal Tar Lazio. La sanzione per inottemperanza a carico di Eni Plenitude rimane dunque ridotta a 600.000 euro. Le spese di lite sono compensate tra le parti. Il giudizio chiarisce i limiti dell’accertamento delle pratiche commerciali scorrette alla luce dei precedenti giudicati e rafforza il principio di proporzionalità nella quantificazione delle sanzioni amministrative.