Notizie

MF - I ranking di Class Editori | Best of

Vittoria per il Ministero sui nuovi criteri di indennizzo alle emittenti locali


Pubblicato il: 11/5/2025

L’avvocato Domenico Siciliano ha assistito Canale 9 S.r.l. Gli avvocati Mario Mossali e Stefano Cionini hanno rappresentato Canale 11 Telealtaromagna S.r.l.

Il Consiglio di Stato, con sentenza n. 8374/2025 (RG n. 3566/2025), ha deciso in merito al ricorso per ottemperanza presentato da Canale 9 S.r.l. contro il Ministero delle Imprese e del Made in Italy e il Ministero dell’Economia e delle Finanze.

La controversia riguardava l’esecuzione della precedente sentenza del Consiglio di Stato n. 9858/2024 e, in subordine, la richiesta di annullamento del decreto direttoriale del 20 febbraio 2025 relativo alla quantificazione degli indennizzi agli operatori di rete che hanno rilasciato frequenze del digitale terrestre. La vicenda trae origine dal DM 27 novembre 2020, che disciplina le modalità di erogazione degli indennizzi in favore degli operatori radiotelevisivi che hanno dismesso in anticipo le frequenze per il digitale terrestre.

Canale 9 S.r.l., titolare del diritto d’uso della frequenza CH 23 UHF in alcune aree dell’Emilia-Romagna, aveva scelto di rilasciare la frequenza volontariamente, avanzando richiesta di indennizzo. Le determinazioni ministeriali iniziali riconoscevano importi specifici, successivamente impugnati dalla società davanti al Tar Lazio, che con sentenza n. 6044/2024 ha annullato i provvedimenti nella parte relativa ai criteri di quantificazione e liquidazione degli indennizzi.

Il Consiglio di Stato, con la sentenza n. 9858/2024, aveva respinto l’appello delle amministrazioni confermando, con diversa motivazione, l’annullamento dei criteri contestati. In ottemperanza a questa pronuncia e a ulteriori sentenze analoghe, il Ministero ha adottato il decreto direttoriale del 20 febbraio 2025, modificando i criteri di calcolo: l’indennizzo per operatori con più impianti sarebbe stato parametrato al 50% della popolazione provinciale, mentre per quelli con un solo impianto al 25%.

Canale 9 ha contestato tali modalità, ritenendo elusa la sostanza del giudicato e lamentando motivazioni illogiche e una persistente disparità di trattamento. La sesta sezione del Consiglio di Stato, nella sentenza pubblicata il 29 ottobre 2025, ha esaminato la questione del rispetto dell’ordine giudiziario. Il Collegio ha richiamato i principi dell’Adunanza Plenaria e specificato che l’esecuzione della sentenza presupponeva un esercizio tecnico-discrezionale dell’Amministrazione per individuare un criterio intermedio—né riferito all’intera provincia, né limitato ai soli comuni con impianti.

La Corte ha ritenuto che il nuovo decreto ministeriale non rappresenta un’inosservanza o elusione del giudicato, avendo l’Amministrazione motivato adeguatamente la scelta delle nuove percentuali, fondate su criteri di equità e ragionevolezza in relazione alla complessità delle fattispecie. Decisivi nella soluzione del caso sono stati: la distinzione tra diritti d’uso limitati per motivi soggettivi e oggettivi, la necessità di una valutazione tecnica discrezionale del Ministero, e l’ampio margine di discrezionalità riconosciuto al potere amministrativo nell’attuare il giudicato secondo i principi di equità e proporzionalità tra operatori con diversa copertura.

La sentenza, infine, ha respinto il ricorso per l’ottemperanza presentato da Canale 9 S.r.l., ritenendo legittimo l’operato dell’Amministrazione e disponendo la conversione dell’azione - ai sensi dell’art. 32 comma 2 cpa - per la riassunzione dell’eventuale giudizio di annullamento dinanzi al Tar per il Lazio entro sessanta giorni. Le spese sono state integralmente compensate tra tutte le parti coinvolte.